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giornalino associazione diversabili penisola sorrentina della dott.rosa de martino

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO L’inclusione scolastica secondo l’ISTAT

4 Gennaio 2017, 12:38pm

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.net

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO L’inclusione scolastica secondo l’ISTAT

«Presenta molte ombre – scrive Salvatore Nocera – il quadro che emerge dal rapporto annuale ISTAT sull’“Integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”, relativo all’anno scolastico 2015-2016 e solo l’emanando Decreto Delegato applicativo della Legge 107/15 potrebbe fugarle, volendo realmente provvedere con interventi immediati e globali a migliorare la qualità dell’inclusione». Allo stesso Nocera affidiamo una sintesi in tredici punti del rapporto ISTAT, cercando in tal modo di fornire un’informazione (e un commento) il più esauriente possibile

Particolare di alunno con disabilità in aula scolasticaL’ISTAT ha recentemente presentato l’annuale rapporto intitolatoL’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, relativo all’anno scolastico 2015-2016. In esso, scrive Salvatore Nocera, «viene rappresentato un quadro che presenta molte ombre e che solo l’emanando Decreto Delegato applicativo della Legge 107/15 potrebbe fugare, nel caso si voglia realmente provvedere con interventi immediati e globali a migliorare la qualità dell’inclusione».
Allo stesso Nocera, dunque, affidiamo la seguente sintesi in tredici punti di quel rapporto, cercando in tal modo di fornire ai Lettori un’informazione (e un commento) il più esauriente possibile.

1. È da tener presente che i dati dell’ISTAT riguardano esclusivamente gli alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e quella secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2015-2016. Si tratta quindi di dati parziali, non comprendenti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle secondarie di secondo grado.

2. Le percentuali di presenza di alunni con disabilità nella scuola primaria, attualmente il 3,2%, e il 3,9% nella secondaria di primo grado, è quasi raddoppiata rispetto al primo dato della serie storica dell’ISTAT, fissato nell’anno scolastico 1989-1990 (rispettivamente 1,7% e 1,9%). Ciò si spiega agevolmente con il fatto che nel 1989 ancora non era stata approvata la Legge Quadro 104/92.

3. L’incessante progressione dal 2000 ad oggi (2% primaria e 2,5% secondaria di primo grado) può spiegarsi con una maggiore presa di coscienza del diritto all’inclusione nelle scuole comuni, ma forse anche con un’eccessiva facilità nelle certificazioni, al fine di ottenere maggiori benefìci anche in casi non dovuti: per esempio alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento), che fino al 2010, data di entrata in vigore della Legge 107/10, erano stati molto spesso certificati come alunni con disabilità.
Il costante incremento di certificazioni nella scuola secondaria di primo grado rispetto a quelle della scuola primaria sta ad indicare un paradosso e cioè che, mentre logica vorrebbe che a una buona inclusione nella scuola primaria dovrebbe rimanere costante (o ridursi) il numero delle certificazioni, nella secondaria si ha un aumento di certificazioni. Sorge dunque il sospetto che la mancata sufficiente preparazione sulle didattiche inclusive dei docenti della scuola secondaria stimoli la richiesta di certificazioni per avere più risorse umane a disposizione.

4. Il fatto che nella scuola primaria l’8% degli alunni con disabilità non sia autosufficiente per la cura dell’igiene personale, negli spostamenti e nel mangiare e che nella secondaria di primo grado tale dato sia pari al 6%, comporterebbe una seria organizzazione da parte dei dirigenti scolastici circa l’espletamento dei compiti relativi a queste funzioni da parte dei collaboratori scolastici.
Non sempre, però, i dirigenti e i collaboratori scolastici rispettano il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del 2003 che prevede espressamente tali compiti a carico dei collaboratori stessi. Ciò spiega le numerose lagnanze delle famiglie, talora assurte alla ribalta della cronaca giornalistica, altre volte anche di quella giudiziaria.
Su questo aspetto l’Amministrazione Scolastica deve seriamente intervenire e in ciò la citata Legge 107/15 (Buona Scuola) potrebbe fare molto, avendo introdotto l’obbligo della valutazione del personale scolastico da parte dei dirigenti e quello di questi ultimi da parte dei direttori scolastici regionali.
Nessuna norma prevede il rispetto del genere degli alunni, almeno a partire dal quarto anno della scuola primaria, e chi volesse fare rispettare tale corretto principio di civiltà dovrebbe appellarsi all’articolo 2 della Costituzione.

5. Rispetto alle ore di assistenza riguardanti l’autonomia e la comunicazione per alunni non autosufficienti, di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, nella scuola primaria si nota una differenza tra Nord e Sud: infatti, il numero medio di ore settimanali per ciascun alunno è pari al Nord a 13,8 e al Sud a 11,5.
Ciò che per altro suscita perplessità è la legenda esplicativa del glossario del rapporto ISTAT con cui si identificano le mansioni di tali figure. In essa, infatti, si legge che gli assistenti forniti dai Comuni devono anche aiutare gli alunni non autosufficienti a mangiare e ad andare in bagno. Come già detto, invece, il compito della cura dell’igiene personale e l’assistenza ai pasti, in base al CCNL del 2003, rientrano nelle funzioni aggiuntive del mansionario dei collaboratori scolastici, come lo stesso glossario fa presente alla voce Collaboratori scolastici. Per il futuro, quindi, sarà bene che l’ISTAT chiarisca questo aspetto, non certamente secondario.

6. Significativo è il dato relativo alla disabilità intellettiva, pari al 42,5% nella scuola primaria e al 50,3% nella secondaria di primo grado, che sommata a quella relativa agli alunni con disabilità affettivo-relazionale (16,4% nella primaria e 17,1 nella secondaria di primo grado), raggiunge circa i due terzi degli alunni con disabilità, il che comporta i maggiori problemi dell’inclusione.
Se a queste percentuali si aggiungono quelle relative all’apprendimento, all’attenzione e ai disturbi comportamentali e quelle concernenti le disabilità visive e uditive, si vedrà come occorra un forte impegno del Ministero nella formazione iniziale e obbligatoria in servizio, non solo dei docenti specializzati per il sostegno, ma anche e soprattutto di quelli curricolari.
Occorre infine tener presente che nelle percentuali dell’ISTAT gli alunni sono presenti più volte perché possono avere più di una tipologia di disabilità.

7. Docenti di sostegno: la percentuale del rapporto di 1 a 2 è in linea con la normativa che lo prevede come media nazionale nell’articolo 19, comma 11 della Legge 111/11. Anzi, tale norma, in applicazione della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, consente le deroghe con rapporto di 1 a 1 nei casi di maggiore gravità, che possono quindi superare il rapporto medio di 1 a 2.
Quanto al maggior numero di ore di sostegno settimanali assegnate al Sud, ciò può spiegarsi con il fatto che in tali Regioni i servizi forniti dagli Enti Locali – come l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, molto diffusi al Nord – sono carenti e talora assenti.

8. Queste le percentuali di famiglie che hanno presentato ricorso per avere l’aumento del numero di ore di sostegno: 8,2% per la scuola primaria e 5,1% per quella secondaria di primo grado, di cui al Sud rispettivamente il 12,4% e il 9,1%. Ciò può spiegarsi, come già detto, con il fatto che il numero di ore di sostegno, indipendentemente dalla loro qualità, è considerato come l’unica risorsa o quasi, in mancanza di un’adeguata formazione dei docenti curricolari, oltreché tenendo conto della carenza di servizi al Sud da parte degli Enti Locali.
Purtroppo, quando manca il docente per il sostegno in classe, dato il disinteresse di buona parte degli insegnanti curricolari, le famiglie fanno causa per ottenere il massimo numero possibile di ore di sostegno, che viene così considerato più un “docente di assistenza” che di intervento didattico. Pertanto, fino a quando il Ministero non avrà realizzato una più approfondita specializzazione dei docenti per il sostegno e una maggiore formazione di quelli curricolari, è molto probabile che la percentuale dei ricorsi possa crescere, aggiungendosi a quelli per le ore di sostegno anche quelli contro le cosiddette “classi pollaio” e contro la mancata assistenza sia educativa che igienica.

9. È assai significativo il fatto che le famiglie incontrino più volte al mese i docenti per il sostegno, in percentuale maggiore rispetto agli incontri con i docenti curricolari (22,8% e 16,2% nella scuola primaria, 24,2% e 12,5% in quella secondaria di primo grado). Ciò è un chiaro sintomo della delega prevalente al docente per il sostegno non solo da parte dei docenti curricolari, ma anche delle stesse famiglie, in palese controtendenza a quella che è la cultura corretta dell’inclusione.

10. «Il 16% degli alunni con disabilità della scuola primaria – si legge nel rapporto dell’ISTAT – ha cambiato insegnante di sostegno durante l’anno scolastico, il 19% nella scuola secondaria di primo grado. Il 42% degli alunni della scuola primaria ha cambiato l’insegnante di sostegno rispetto all’anno precedente, mentre nella scuola secondaria di primo grado ciò accade nel 36% dei casi».
Questi dati sono assai preoccupanti, anzi li si può definire vergognosi, per la qualità dell’inclusione scolastica. La continuità didattica, infatti, è un diritto fondamentale e non averla realizzata in misura tanto elevata denuncia da sola l’urgenza di un intervento innovatore da parte del Ministero.
In tal senso, si confida nell’applicazione del Decreto Delegato, comma 181, lettera c), n. 2 della citata Legge 107/15, che ribadisce appunto il principio irrinunciabile della continuità didattica.

11. Anche la partecipazione alle visite di istruzione costituisce un indicatore per valutare il livello inclusivo realizzato dalle scuole. Nella scuola primaria non partecipa a visite con pernottamento l’8,4%, che al Sud sale al 12%, mentre nella scuola secondaria di primo grado non partecipa il 20%, che sale al 31,3% al Sud, rispetto all’11,3% del Nord.
Le ragioni di tale mancata partecipazione, che è sintomo di scarsa inclusione, possono rinvenirsi, oltre che nei problemi di mancanza di organizzazione delle scuole, anche in ragioni economiche. In molte scuole, infatti, si chiede ancora alle famiglie degli alunni con disabilità di contribuire non solo alla spesa di soggiorno dell’alunno, come è giusto, ma anche alla quota del suo accompagnatore, cosa logicamente vietata dalla Legge 67/06, che tutela le persone con disabilità da ogni discriminazione.

12. L’ISTAT conferma dati ben noti da numerose ricerche circa la sussistenza ancora assai elevata di barriere architettoniche e senso-percettive nelle scuole italiane.

13. Infine, la digitalizzazione per favorire l’inclusione scolastica, rispetto alla quale l’ISTAT presenta i seguenti dati: ancora un quarto delle scuole primarie e secondarie di primo grado non ha postazioni informatiche destinate ad alunni con disabilità, con divari negativi per il Sud (31,5% delle scuole primarie e 26,4% di quelle secondarie di primo grado) e punte d’eccellenza al Nord (Emilia Romagna con circa il 85% delle scuole di entrambi gli ordini con postazioni adatte).
Le postazioni adatte sono nella classe dell’alunno con disabilità solo nel 40% delle scuole primarie e nel 36,7% delle scuole secondarie di primo grado.
Quanto poi all’uso che i docenti per il sostegno fanno di tali tecnologie nella didattica si notano alcuni fatti “strani”: mentre infatti non le usa – pur avendole a disposizione – appena il 5,8% degli insegnanti nelle primarie e il 3,4% nelle secondarie di primo grado, nella Provincia Autonoma di Bolzano tale percentuale sale incredibilmente al 23,8% nelle primarie e in quella di Trento si rileva il 12% nelle secondarie di primo grado. Ancor più strano risulta poi il dato della Valle d’Aosta, per quanto riguarda la mancata frequenza di corsi di aggiornamento sulle tecnologie da parte dei tutti i docenti per il sostegno della scuola; infatti, mentre la media nazionale è pari al 17,9% delle scuole primarie e al 15,2% delle secondarie di primo grado, in Valle d’Aosta le percentuali salgono rispettivamente al 42,9% e 29,4%. Non è dato per altro comprendere tale divario, dal momento che stiamo parlando di zone tra le più ricche del nostro Paese.
Appena più di un quarto delle scuole ha invece tutti i docenti per il sostegno formati sull’utilizzo delle tecnologie. Ciò significa che quasi tre quarti delle scuole mancano di docenti formati e questo dovrebbe senz’altro indurre il Ministero a puntare – con il prossimo piano triennale per l’aggiornamento obbligatorio in servizio – a colmare questo grave vuoto. Sembra tuttavia che gli strumenti organizzativi più idonei per tale compito, costituiti dai CTS (Centri Territoriali di Supporto) e previsti solo da una Circolare Ministeriale, non abbiano ancora ricevuto l’ingresso ufficiale nella bozza dell’emanando Decreto Delegato sull’inclusione di cui al punto 6 della lettera c) del comma 181 della Legge 107/15.

a cura di Salvatore Nocera SUPERANDO

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Artrite dell'articolazione temporo-mandibolare ATM

3 Gennaio 2017, 15:43pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Artrite dell'articolazione temporo-mandibolare ATM

INSERITO DA MORENA MOTTA

Artrite infettiva

L'infezione dell'ATM può derivare da diretta estensione di un'infezione vicina o da diffusione ematogena di microrganismi portati dal sangue ( Artrite infettiva acuta). L'area è infiammata e i movimenti della mandibola sono limitati. Segni locali di infezione, associati a evidenza di malattia sistemica o a un focolaio infettivo adiacente, suggeriscono la diagnosi. I risultati delle RX sono negativi negli stadi iniziali, ma possono mostrare in seguito distruzione ossea. Se si sospetta un'artrite suppurativa, si esegue un'artrocentesi per confermare la diagnosi e identificare il microrganismo causale. La diagnosi deve essere fatta rapidamente per prevenire un danno articolare permanente.

Il trattamento comprende antibiotici, idratazione adeguata, controllo del dolore e limitazione del movimento. La penicillina G per via parenterale è il farmaco di elezione fino a quando non è possibile una diagnosi batteriologica specifica sulla base degli esami colturali e di sensibilità. Le infezioni suppurative sono aspirate o incise. Una volta controllata l'infezione, esercizi di apertura della mandibola contribuiscono a prevenire la cicatrizzazione e le limitazioni nel movimento.

Artrite traumatica

Raramente, una lesione acuta (p.es., dovuta a un'estrazione dentale difficile o a intubazione endotracheale) può portare ad artrite dell'ATM. Compaiono dolore, fragilità e limitazione del movimento. La diagnosi si basa principalmente sull'anamnesi. I risultati delle RX sono negativi tranne quando un edema o emorragia intra-articolare allarga lo spazio articolare. Il trattamento comprende FANS, applicazione di calore, dieta morbida e limitazione dei movimenti della mandibola.

Osteoartriti

L'ATM può essere colpita, in genere in soggetti > 50 anni. Occasionalmente, i pazienti lamentano rigidità, stridori articolari o lieve dolore. Il crepitio deriva da un'apertura che si crea per usura nel disco, che si produce dall'attrito fra osso e osso. L'interessamento articolare è di solito bilaterale. Le RX o la TC possono mostrare un appiattimento del condilo con la formazione di labbri osteofitari, che suggeriscono un'alterazione funzionale. La terapia è sintomatica.

Artrite reumatoide

L'ATM è interessata nel > 17% degli adulti e dei bambini affetti da AR, ma è di solito tra le ultime articolazioni a essere colpite. I segni più frequenti sono dolore, tumefazione e limitazione dei movimenti. Nei bambini la distruzione del condilo articolare produce un'alterazione della crescita della mandibola e deformità del volto. Può seguire anchilosi. Le RX dell'ATM sono in genere negative nelle fasi precoci, ma rivelano in seguito distruzione ossea, che può determinare una deformità anteriore con morso aperto. La diagnosi è suggerita dall'infiammazione dell'ATM associata a poliartrite ed è confermata da altri riscontri tipici di questa patologia.

La terapia è simile a quella per l'AR di altre articolazioni. Nella fase acuta si possono somministrare FANS e la funzione mandibolare deve essere limitata. Una placca di protezione notturna o una placca occlusale è spesso utile. Quando i sintomi scompaiono, leggeri esercizi mandibolari aiutano a prevenire una perdita eccessiva di motilità articolare. L'intervento chirurgico è necessario se si sviluppa anchilosi ma non deve essere eseguito fino a quando la patologia non sia quiescente.

Artrite degenerativa secondaria

Questo tipo di artrite di solito insorge in persone di età compresa tra 20 e 40 anni in seguito a traumi o nei soggetti con sindrome del dolore miofasciale persistente ( Sindrome del dolore miofasciale). È caratterizzata da una limitata apertura della bocca, dolore unilaterale durante il movimento della mandibola, dolorabilità articolare e crepitio. Quando si associa alla sindrome del dolore miofasciale, i sintomi crescono e calano. La diagnosi si basa su RX, che in genere mostrano un appiattimento dei condili, la formazione di labbri osteofitari, speroni o erosioni. L'interessamento articolare monolaterale aiuta a distinguere l'artrite degenerativa secondaria dall'osteoartrite.

La terapia è conservativa, come nel caso della sindrome del dolore miofasciale, sebbene possa essere necessario il ricorso ad artroplastica o a condilectomia alta. Una placca di occlusione (placca di protezione della bocca) di solito allevia i sintomi. Essa viene indossata costantemente, eccetto che durante i pasti, le pratiche di igiene orale e la pulizia dell'apparecchio. Quando i sintomi scompaiono, si può gradualmente ridurre il tempo giornaliero di utilizzo della stecca. L'iniezione intra-articolare di corticosteroidi può alleviare i sintomi ma, se ripetuta spesso, può danneggiare l'articolazione.

FONTE E FOTO MANUALE MSD

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO “Tiflopedia”, a supporto delle persone con disabilità visiva

3 Gennaio 2017, 14:44pm

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.net

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO “Tiflopedia”, a supporto delle persone con disabilità visiva

INSERITO DA MORENA MOTTA Nei giorni scorsi, in occasione dell’evento-mostra Facciamoci Vedere [se ne legga ampiamente anche nel nostro giornale, N.d.R.], presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ha presentato la prima “enciclopedia multimediale” delle scienze tiflologiche, denominata simbolicamente Tiflopedia.
Si tratta di un progetto voluto fortemente da Mario Barbuto, presidente nazionale dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), che è anche consigliere Nazionale della Federazione Pro Ciechi e da Rodolfo Masto, presidente di quest’ultima.

Il Progetto Tiflopedia – di cui chi scrive ha l’onore di essere il responsabile – è il “futuro” della tiflologia e dell’inclusione degli alunni/studenti con disabilità visiva, ma più in generale di tutto ciò che gravita nell’universo della minorazione visiva, come confermato dalla stessa scelta non casuale del nome, derivante dall’abbinamento dell’aggettivo tiflo (dal greco Tiflos = cieco), con il suffisso pedia (dal greco paideia = formazione, ricerca).
Infatti, com’è ben noto, in tema di integrazione scolastica in Italia possiamo contare su leggi tra le migliori a livello europeo. Peccato, però, che troppo spesso non si riesca poi ad applicarle in maniera davvero compiuta. Questo fa sì che in realtà non ci sia una vera integrazione, con conseguenti difficoltà da parte dei giovani non vedenti e ipovedenti a raggiungere apprezzabili livelli di inclusione. In questo senso, dunque, un ruolo fondamentale può svolgerlo proprio la tiflologia, che ha bisogno però di rinnovarsi e innovarsi, così come accaduto ad esempio alla pedagogia, che ha fatto passi da gigante nella definizione di nuovi sistemi di formazione.
C’è innanzitutto la necessità urgente di un riordino della figura del tiflologo da un punto di vista delle caratteristiche professionali e soprattutto l’impellenza di un suo riconoscimento giuridico. A tal proposito – come già scritto su queste stesse pagine – su proposta del presidente dell’UICI Barbuto, è stato costituito all’inizio di quest’anno il NIS (Network per l’Inclusione Scolastica), con il compito di elaborare il percorso formativo e il profilo professionale dell’“assistente alla comunicazione” per le persone con disabilità sensoriale e dell’“esperto in scienze tiflologiche”.

E tuttavia, la definizione di nuove regole e figure professionali è un passo importante, ma di certo non sufficiente a garantire una sempre migliore formazione dei nostri ragazzi. L’altro tassello fondamentale, infatti, è quello dell’innovazione, come già accennato, perché tutti dobbiamo renderci conto che la tiflologia – così come la già citata pedagogia – è una scienza in evoluzione, nell’àmbito della quale bisogna essere disposti a introdurre delle novità. Non dovremmo insomma essere dei semplici custodi delle conoscenze acquisite ed è qui che si inserisce il Progetto Tiflopedia.
Oggi, dunque, oltre il 30% delle informazioni vengono acquisite e reperite sul web e poiché tale inarrestabile trend sta riguardando ormai anche la tiflologia, per evitare confusione e mettere un po’ d’ordine in quella galassia sconfinata di notizie che è diventata internet, la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ha creato appunto, sul modello di Wikipedia, Tiflopedia, con la convinzione che tale iniziativa, dopo una doverosa fase di rodaggio e con le opportune risorse finanziarie che si sta già cercando di rintracciare a livello europeo, potrà senz’altro rappresentare la più adeguata e moderna risposta multimediale a tale consolidato stato di cose.
Grazie all’impegno costante e all’inesauribile abnegazione del tiflologo della Federazione Giancarlo Abba e del suo tifloinformatico Lucio Zito, oggi Tiflopedia è un sito certificato, pienamente accessibile a tutte le tecnologie assistive e già raggiungibile agli indirizzi web tiflopedia.org, tiflopedia.it e tiflopedia.eu. Ma soprattutto costituisce un vero e proprio deposito online, in continua espansione, di informazioni, immagini, notizie e filmati sulle più disparate tematiche tiflologiche, un’“enciclopedia” multimediale unica nel suo genere in Italia e forse in Europa, che può essere scaricabile anche come App pure su smartphone e tablet (Tiflopedia App).
Naturalmente, lo scopo è quello di mantenere vivo e approfondito il dibattito sulla tiflodidattica, la tiflopedagogia e la tifloinformatica, con una particolare attenzione anche al tema della pluridisabilità.

Pertanto, nel solco della sua tradizionale e quasi secolare attività al servizio del processo educativo e di integrazione scolastica delle persone minorate della vista, la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi vuole garantire tramite Tiflopedia un valido e prezioso aiuto e supporto sul web per i genitori, gli educatori e tutti gli operatori sociosanitari che a vario titolo intervengono nel percorso di vita delle persone con disabilità visiva, senza tuttavia volersi sostituire agli interventi di laboratorio e di consulenza, che vanno invece necessariamente condotti direttamente nel contesto di vita, di studio e delle relazioni familiari e sociali di chi non vede.
Attualmente Tiflopedia si presenta come una piattaforma informatica costituita da quattro macroaree, dedicate rispettivamente:
° alle Istituzioni della Federazione Nazionale Pro Ciechi, alla loro storia e ai loro servizi;
° ai materiali per l’operatività (materiale tiflodidattico, tiflotecnico e tifloinformatico per la mobilità e l’orientamento e per l’autonomia personale);
° ai principali articoli di tiflologia;
° a un archivio multimediale, chiamato Tiflovision, comprensivo di video, fotografie e filmati tiflologici e non, richiesti alle Istituzioni federate, ma aperto ovviamente anche al contributo di tutte le Sedi Regionali e delle Sezioni Provinciali dell’UICI.

Infine, qualche breve considerazione merita ancora la sopraccitata Tiflopedia App, che mette a disposizione in modo semplice e immediato alcuni specifici contenuti di Tiflopedia.
Con due o tre tap (tocchi sullo schermo), si potrà accedere ad esempio all’elenco degli strumenti tiflologici e degli ausili tiflodidattici e tiflotecnici con relativa scheda illustrativa, oppure all’indice dei contenuti multimediali di Tiflovision, o ancora all’indice degli articoli di tiflologia o, infine, al servizio di geolocalizzazione, per scoprire il Centro di Consulenza o l’Istituzione Pro Ciechi più vicini.
La App sarà disponibile al download sia dalla piattaforma Google Play che da quella Apple Store gratuitamente e avrà uno splash screen a tema con il portale [lo “splash screen” è l’immagine che viene visualizzata quando un’applicazione è in fase di caricamento, N.d.R.]. Sarà inoltre garantita l’accessibilità alle tecnologie assistive.
Per i giorni della menzionata manifestazione di Milano Facciamoci Vedere, siamo stati in grado di presentare una versione beta della App per la sola piattaforma Android. L’abbiamo resa scaricabile dal portale Tiflopedia, e ciò ha offerto ai visitatori la maggior parte dei contenuti promessi.
Ringraziamo dunque i tanti curiosi che ci sono venuti a trovare per far rinascere insieme la tiflologia in Italia.

di Gianluca Rapisarda, Direttore scientifico dell’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti)

FONTE E FOTO SUPERANDO.IT

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Prevenire le cadute in riabilitazione: strumenti e strategie

3 Gennaio 2017, 14:38pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Prevenire le cadute in riabilitazione: strumenti e strategie

INSERITO DA MORENA MOTTA All'ospedale Santa Lucia di Roma è stato inaugurato un nuovo sistema di prevenzione cadute con il supporto della Fondazione Roma. L'intento è quello di poter garantire il movimento alle persone in fase di riabilitazione tutelandole da uno dei maggiori rischi a cui sono esposte: la caduta.

I BRACCIALETTI - Per questo è stato messo a punto un sistema che utilizza braccialetti colorati i quali, a seconda del colore, profilano il paziente in maniera diversa in base al suo tasso di rischio di caduta.
Bianco, verde e giallo sono i colori utilizzati: il giallo, in particolare, segnala una situazione di massima allerta che richiede attenzione nelle operazioni di spostamento della persona, nel tipo di indumenti da indossare, nella cura che ogni oggetto sia al proprio posto nella stanza di degenza prima di congedarsi dal paziente.
Non si tratta solamente di braccialetti legati al polso dei pazienti: per rendere edotte della situazione di rischio tutte le persone che si aggirano intorno al degente vengono applicati nastri dello stesso colore anche sul letto e sulla carrozzina. In questo modo tutti - dai familiari, al personale sanitario, agli altri pazienti stessi - sapranno prestare più attenzione nel relazionarsi con la persona e potranno mettere in atto azioni congrue per prevenire il rischio di caduta.

L'IMPEGNO DELLA FONDAZIONE ROMA - Il progetto si chiama Io Non Cado ed è stato realizzato nell'ambito di un intervento più generale lanciato nel 2014 dalla Fondazione Roma con l'obiettivo di dotare tutti gli ospedali del proprio territorio di un contributo per poter realizzare programmi di sviluppo dei sistemi informativi e delle tecnologie diagnostiche 'al letto del paziente', combinando così due princìpi guida dell'istituzione: l'attenzione prioritaria alla salute e la valorizzazione della tecnica come strumento per fornire servizi efficaci in risposta ai bisogni della comunità.
Il presidente della Fondazione Roma, il Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, sottolinea l’importanza dell'apporto che possono dare le moderne tecnologie per una sanità più efficiente, e afferma: "Ancora una volta sono le nuove tecnologie a rispondere alla domanda di una sanità più moderna ed efficiente. Tecnologie alle quali la nostra Fondazione, che considera la salute come la propria priorità istituzionale, ha sempre rivolto una cura speciale, a differenza delle istituzioni pubbliche. La sanità italiana, infatti, pur essendo ancora valutata positivamente dagli indici internazionali, soffre da anni di un'evidente carenza d'investimenti, a causa di politiche statali sbagliate, rivolte unicamente alla disciplina fiscale".
E continua: "Con questo progetto, noi possiamo rispondere a due fondamentali esigenze sanitarie. Da una parte, quella di monitorare le condizioni cliniche dei malati non ancora stabilizzate e che in diversi casi necessitano di un'assistenza continuativa, una vera e propria sorveglianza 24 ore su 24. Dall'altra, quella di ridurre l'incidenza delle cadute, nonché le loro conseguenze fisiche e psicologiche, attraverso il miglioramento della sorveglianza grazie all'utilizzo di particolari sensori".

I SENSORI - Proprio così, oltre i braccialetti su polsi, letti e carrozzine, si è anche pensato all'eventualità che tutto questo non basti e che il paziente inavvertitamente cada. A tal proposito sono stati installati dei sensori, sempre sui letti, sulle carrozzine e in reparto, che permettono di monitorare costantemente la posizione dei pazienti all'interno dell'ospedale.
Nel caso in cui vi sia una caduta, questi dispositivi avvertono immediatamente il personale medico con un flusso di comunicazione a cascata, che dall'allerta all'infermiere più vicino (dotato di sistema portatile di allarme a cui sono collegati i sensori) può arrivare fino alla Guardia Medica dell'Ospedale, ed indicano precisamente il punto in cui il paziente giace a terra cosicchè i soccorsi siano più immediati e dunque efficaci.
Spiega infatti la dottoressa Roberta Annicchiarico, responsabile del progetto: “Meno il paziente resta a terra e meno gravi possono essere le conseguenze fisiche della caduta. Oltre a ciò si evita l'impatto psicologico negativo di non sentirsi altrimenti assistito con sufficiente tempestività.”
Aggiunge la dottoressa:  ”È parte essenziale di un programma di riabilitazione che il paziente sia stimolato a muoversi. Allo stesso tempo i deficit fisici e cognitivi fanno sì che il movimento esponga il soggetto a dei rischi. Favorire il movimento, ma in sicurezza, è una sfida centrale in qualsiasi attività di riabilitazione".
 

FONTE E FOTO DISABILI.COM

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Lavoro, in vigore le modifiche sull’assunzione delle persone disabili

2 Gennaio 2017, 15:54pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Lavoro, in vigore le modifiche sull’assunzione delle persone disabili

INSERITO DA MORENA MOTTA In vigore a tutti gli effetti, dal 1 gennaio 2017, la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che ha cambiato le regole sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. D’ora in avanti chi occupa un numero di dipendenti prossimo alle 15 unità deve prestare particolare attenzione al raggiungimento di tale limite, perché è ormai cessato il regime transitorio introdotto dall' art.3, comma 2 della legge 68/1999, che consentiva un'applicazione graduale degli obblighi di assunzione delle persone disabili da parte di datori di lavoro esclusi dal collocamento obbligatorio dalla legge 482/1968.
 
Dal 2017, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura: 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Agevolazioni disabili per il 2017

2 Gennaio 2017, 15:34pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Agevolazioni disabili per il 2017

INSERITO DA MORENA MOTTA La normativa tributaria 2017 a favore dei disabili prevede molteplici agevolazioni fiscali: dall’abbattimento delle barriere architettoniche alle spese sanitarie fino all’assistenza personale.

Entriamo nel dettaglio per comprenderne le tipologie, i beneficiari e le modalità da seguire per richiederle.

Detrazioni figli a carico disabili: per il portatore di disabilità con familiari a carico le detrazioni Irpef variano in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta esse diminuiscono con l’aumentare del reddito, fino a diventare completamente nulle quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli. Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. Ai sensi della legge n. 104 del 1992 per il figlio disabile si ha diritto all’ulteriore importo di:

1220 euro per i figli di età inferiore a tre anni.

950 euro per i figli di età superiore a tre anni.

1620 euro per il figlio disabile inferiore a 3 anni riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

1350 euro per il figlio disabile superiore a 3 anni riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo mentre in presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La formula per il calcolo della detrazione effettiva è la seguente: detrazione teorica moltiplicato 95.000 – reddito complessivo 95.000.

Agevolazioni disabili 2017 auto: le agevolazioni fiscali previste per i portatori di handicap e disabili sui veicoli consistono: nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, nell’applicazione del’Iva agevolata al 4% sull’acquisto, nell’esenzione dal bollo auto, nell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni fiscali sui veicoli sono: non vedenti e sordi: ovvero, persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento che presentano la situazione di handicap grave. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Riguardo alla certificazione medica richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni specifiche nella circolare n. 21 del 23 aprile 2010. Portatori di handicap psichico o mentale: per questa categoria i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli sono concessi anche quando lo stato di handicap grave è attestato da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: per questa categoria di disabili è accettata la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. Persone affette da sindrome di Down: è valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Per il settore auto le agevolazioni per i portatori di handicap e disabilità sono per veicoli di tipo: autovetture: destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente, autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo, autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente, solo per la detrazione Irpef del 19%,motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria, motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, motoveicoli per trasporti specifici: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare, detrazione valida per un solo veicolo in 4 anni che decorrono dalla data di acquisto su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Non è necessario l’adattamento del veicolo: poiché la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, rimangono escluse eventuali spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile, anche su questo tipo di spese verrà applicata la detrazione del 19%.Il beneficio della detrazione può essere concesso nuovamente se il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).Qualora l’auto sia stata acquistata beneficiando delle agevolazione previste per la disabilità sia trasferita ad altre persone a pagamento o gratuitamente prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto: il disabile è tenuto al pagamento della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, fatta eccezione per i casi in cui il disabile, a seguito di mutate e comprovate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. In caso di furto dell’auto, acquistata beneficiando delle agevolazione previste per la disabilità la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. La detrazione del 19% per l’acquisto di un veicolo destinato al portatore di handicap e disabile spetta anche sulle riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono inoltre escluse le spese per assicurazione, il carburante e il lubrificante. Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, il disabile può beneficiare di altre agevolazione auto, quali: Iva agevolata al 4%, anziché al 22%: sull’acquisto di autovetture fino a 2000 centimetri cubici a benzina, fino a 2800 centimetri cubici se diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional; l’Iva agevolata può essere applicata una sola volta nel corso di quattro anni.

Esenzione bollo auto disabili: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, con esclusione dei non vedenti e sordi, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Aliquota Agevolata per i sussidi tecnici e informatici: si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati, che permettano al disabile di perseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione, interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, assistere la riabilitazione. Per fruire dell’aliquota agevolata al 4% il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
  • certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Le spese mediche disabili 2017 sostenute per gli addetti all’assistenza personale prevedono una detrazione del 19%, calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, se il reddito non è superiore ai 40.000 euro. La detrazione spese mediche disabili 2017 assistenza alla persona, può essere concessa esclusivamente a persone ritenute “non autosufficienti”, ovvero, persone non in grado di svolgere azioni elementari dall’igiene personale all’indossare gli indumenti, e per questi motivi necessitano di sorveglianza continuativa. La documentazione per usufruire della detrazione deve contenere:1) codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento; 2) codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua di chi presta l’assistenza, 3) codice fiscale e i dati anagrafici del disabile se effettuata dal famigliare. La non autosufficienza deve essere comprovata da una certificazione medica, inoltre, la detrazione non compete, ad esempio, l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza consente comunque la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro. Spese mediche e di assistenza specifica: solo alle persone con documentazione di invalidità o handicap o familiari a carico, spetta deduzione integrale delle s Detrazioni Irpef del 19% per le Spese sostenute per l’acquisto del Cane Guida: La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Detrazione Forfetaria di 516,46 euro per le Spese sostenute per il mantenimento del Cane Guida: La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso. Aliquota Agevolata del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti: L’agevolazione è prevista per giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

Deduzione contributi addetti ai servizi domestici: per un importo massimo di 1549,37 euro: assistenza personale solo per le persone non autosufficienti spetta detrazione 19% su massimo importo di 2.100,00 euro; spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale.

Spese per eliminare le barriere architettoniche:

Le spese sostenute dal disabile o dalla famiglia per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra le spese bonus ristrutturazione edilizia, agevolabili con la detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa è effettuata fino al 31 dicembre 2016 ma dovrebbe essere sicuramente prorogata a tutto il 2017, dalla nuova legge di Bilancio 2017.Inoltre, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 22%.Nelle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche deducibili Irpef rientrano: ascensori; montacarichi; realizzazione di strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave; elevatore esterno all’abitazione; sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari sempre questi stessi interventi non siano configurarsi come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere esercitata insieme alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione Irpef non si applica invece per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile, come per esempio l’acquisto di schermi a tocco, computer o tastiere espanse, tali strumenti godono comunque della detrazione del 19% dell’Irpef.

Agevolazioni fiscali disabili elettrodomestici: La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104, in via generale, non dà diritto ad agevolazioni sull’acquisto di beni di facile consumo, quali lavatrici, frigoriferi, ecc., in quanto condizione necessaria al diritto è la sussistenza di un collegamento funzionale fra il tipo di menomazione/disabilità e il tipo di prodotto da acquistare.

FONTE NAPOLI SERA

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Scuola, in Lombardia rientro a rischio per 5 mila studenti disabili

2 Gennaio 2017, 15:29pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Scuola, in Lombardia rientro a rischio per 5 mila studenti disabili

INSERITO DA MORENA MOTTA Per le famiglie la situazione è angosciante. Non hanno la certezza che i loro figli con disabilità possano tornare in classe il 9 gennaio. Sono circa 5 mila gli adolescenti disabili che frequentano le scuole superiori e che hanno bisogno di un supporto per il trasporto casa-scuola o della presenza in classe di un assistente. Per loro, però, non ci sono più fondi. Il loro diritto allo studio e ad andare a scuola, previsto dalla Costituzione, è minato da un sistema di competenze che Regione, Province o città metropolitana e Comuni si rimpallano e di soldi che non vengono stanziati. Una storia che dura da almeno 15 anni e che sembra ora arrivata al capolinea. Finora il sistema, che ha sempre mal funzionato, prevedeva che la competenza nelle gestione di questi servizi fosse in capo alle Province e che i fondi dovessero arrivare sia dallo Stato che dalla Regione. E all'inizio di ogni anno scolastico c'era l'incertezza sui fondi. Il 12 dicembre, però, il Consiglio regionale ha approvato una mozione, presentata dal Movimento 5 Stelle, che impegnava la Giunta Maroni ad assumere in proprio la delega sui servizi agli alunni disabili. Un passaggio, quest'ultimo, accolto con favore anche dalle associazioni, perché poteva preludere ad una soluzione definitiva del rimpallo di responsabilità tra Regione e Province. Il problema è che solo una settimana dopo, approvando il Bilancio regionale, la Giunta Maroni ha stabilito che si occuperà direttamente di questo tema solo a partire dal prossimo anno scolastico (2017/2018). Per i prossimi sei mesi tocca quindi ancora alle Province (e alla Città metropolitana di Milano), ma queste ultime non hanno più risorse, perché la Regione non ha stabilito alcun finanziamento. Da qui il dramma per le famiglie e per i loro figli che non sanno se potranno continuare ad andare a scuola.
 
"Abbiamo cercato in tutti i modi un dialogo costruttivo con la Regione -spiega Arianna Censi, vicesindaco della Città metropolitana di Milano, che ha convocato una conferenza stampa di protesta contro il Pirellone-. Ma ora il tempo è scaduto. Chiedo a Maroni che convochi d'urgenza la sua Giunta per deliberare lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire i servizi per i prossimi sei mesi". Solo per la Città metropolitana gli studenti interessati sono 2.400 e fino a giugno servono 6,5 milioni di euro. Non solo. Comuni, centri di formazione professionale e istituti scolastici aspettano ancora il rimborso per le spese sostenute nel periodo gennaio/giugno 2016, pari a 6,3 milioni di euro. La Provincia di Pavia ha bisogno di 1,1 milioni di euro (per tutto l'anno scolastico). Quella di Como per l'anno solare 2016 ha speso 1,5 milioni di euro e ha potuto usufruire solo dei contributi dello Stato (pari a 644mila euro): il resto, per ora, li ha anticipati la stessa provincia anche se spetta per legge alla Regione provvedere.
 
In realtà i fondi la Regione potrebbe trovarli. Potrebbe infatti attingere a quelli del Piano Emergo: quest'ultimo è finalizzato all'inserimento lavorativo dei disabili ed è costituito dalle "multe" che le imprese pagano se non assumo lavoratori disabili. È un fondo che cresce sempre di più, perché sono sempre più numerose le aziende che preferiscono pagare piuttosto che assumere. In via transitoria e temporaneamente si potrebbe quindi accedere a questo fondo. È però una questione di volontà politica, che non sembra esserci nella sede della Regione Lombardia.
Intanto le famiglie annunciano proteste clamorose e sul piede di guerra ci sono anche le associazioni. "I genitori possono fare ricorso al tribunale ordinario per discriminazione nel momento in cui viene loro negato un servizio di cui hanno diritto -ricorda Marco Rasconi, presidente di Ledha Milano-. Già molte famiglie l'hanno fatto negli anni scorsi e hanno sempre vinto, ottenendo il riconoscimento di un diritto fondamentale. Noi mettiamo a disposizione la competenza dei nostri avvocati del Centro antidiscriminazioni Franco Bomprezzi. Spesso nell'immediato sono i Comuni o il terzo settore a metterci una pezza e a garantire comunque i servizi. Ma certo non possono farlo per i prossimi sei mesi". (dp)

FONTE SUPERABILE

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Assunzione obbligatoria disabile: dopo quanti dipendenti scatta?

30 Dicembre 2016, 14:54pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Assunzione obbligatoria disabile: dopo quanti dipendenti scatta?

INSERITO DA MORENA MOTTA Chi dà lavoro a un numero di dipendenti da 15 a 35 è tenuto ad assumere immediatamente almeno una persona disabile. Se poi i dipendenti sono superiori a 36 e non oltre 50, diventano almeno due gli invalidi da assumere. Infine gli invalidi salgono al 7% degli occupati per le aziende con più di 50 dipendenti. Sono questi gli obblighi imposti dalla legge del 1999 [1] che, dopo un periodo di applicazione transitoria, entra definitivamente in vigore il 1.02.2017 [2].

Il regime transitorio, applicato fino al 31.12.2016, consentiva alle aziende private con un numero di dipendenti da 15 a 35 di assumere un disabile solo al momento in cui fossero effettuate «nuove assunzioni». Oggi invece questo adempimento scatta automaticamente al raggiungimento della soglia di unità limite.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 solo le aziende con massimo 14 dipendenti vengono esonerate dall’obbligo di assumere disabili; invece, i datori di lavoro pubblici o privati, che occupano da 15 dipendenti in su sono tenuti ad assumere immediatamente persone disabili secondo le seguenti proporzioni:

  • 1 lavoratore disabile, se l’azienda ha da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori disabili, se l’azienda ha da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% di disabili (rispetto ai lavoratori occupati), se l’azienda occupa più di 50 dipendenti.

Entro quanto tempo deve avvenire l’assunzione del disabile?

L’assunzione o l’attivazione di misure alternative deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo ossia da quando è stato sforato il limite di dipendenti appena visti.

Chi sono i soggetti esenti?

Non sono tenute all’assunzione di disabili le imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà.

Quali sanzioni scattano in caso di mancata assunzione di disabili?

L’azienda che non adempie al collocamento obbligatorio delle quote di lavoratori disabili rischia una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.

La sanzione è ridotta a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto se, ottemperando alla diffida, il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta agli uffici competenti la relativa richiesta.

[1] Legge 68/1999.

[2] D. lgs. n. 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

FONTE LA LEGGE PER TUTTI

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Sindrome di Down: formazione, lavoro ed autonomia per una vita indipendente

30 Dicembre 2016, 14:50pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Sindrome di Down: formazione, lavoro ed autonomia per una vita indipendente

INSERITO DA MORENA MOTTA Già in passato ci siamo occupati delle iniziative, delle opportunità e della volontà di autonomia delle persone con sindrome di Down. Le pratiche e le esperienze sono aumentate nel corso degli anni e da più parti si tende ormai al concreto obiettivo della massima autonomia possibile .  
Anche alcuni programmi televisivi hanno posto attenzione al tema e ci hanno raccontato interessanti esperienze personali e professionali realizzate da persone con sindrome di Down.

Ma come si realizza la concreta autonomia?

STUDIO E LAVORO – Ogni autonomia non può che basarsi su un’adeguata formazione, di base e professionale, che incontri possibilità occupazionali reali. Rincuora, pertanto, che i media ci raccontino sempre più spesso di connubi efficaci tra formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, attraverso esperienze reali, tirocini, lavoro sul campo, cioè attraverso un adeguato percorso di accompagnamento. Tante sono le storie, tanti i successi, qualche inciampo, ma sempre una determinazione ed un impegno costante e prezioso che porta tanti ragazzi a combattere esclusione e pregiudizio. È il caso di Sara, ad esempio, che lavora alla Apple Store o di Francesco, che ha da poco conseguito la patente di guida. È anche il caso di Andrea, Gragor, Martina, Francesco e Laura, che lavorano in un noto bar di Firenze, o di Andrea e Francesco, che lavorano nella ristorazione, di Fabio e Alberto, assunti presso note aziende. Un’esperienza molto interessante è stata inaugurata recentemente in provincia di Padova, dove è stato aperto un negozio gestito da un gruppo di ragazzi con sindrome di Down. Tante sono le storie di autonomia possibile, tanti i nomi, tanti i sogni di tanti ragazzi, molto spesso supportati da associazioni territoriali e non da un concreto impegno che  a partire dalla scuola giunga realmente a possibilità occupazionali. Con la buona scuola è stata inaugurata l’alternanza scuola-lavoro. È difficile al momento individuare se essa potrà apportare contributi importanti per i ragazzi con disabilità, perché è stata introdotta solo da poco tempo. Di certo non possiamo che augurarcelo.

LA VITA INDIPENDENTE – Vi è poi l’esigenza di autonomia sociale e residenziale. Anche in questo caso non mancano esperienze significative già realizzate e in corso, in genere con il supporto di operatori che aiutano nella presa in carico delle responsabilità connesse, accompagnando i ragazzi, come e quando necessario. Riccardo e Matteo, ad esempio, vivono da soli in uno degli appartamenti del progetto Io sogno per me, gestito dalla Fondazione Più di un Sogno. Lavorano entrambi ed hanno raggiunto questo importante traguardo grazie al supporto delle famiglie, di volontari ed operatori.

L’AMORE – Ci sono poi i rapporti umani, di amicizia, i legami del cuore. Elena e Spartaco, ad esempio, si conoscono e si voglio bene ormai da molti anni. Hanno affrontato un lungo e graduale percorso verso l’autonomia e sono riusciti a coronare il sogno di vivere insieme, in una loro casa. Anche loro sono stati supportati in tale percorso, grazie al progetto di vita indipendente Casa al Sole, avviato fin dal 2001 per volontà di alcuni genitori e gestito dalla Fondazione Down Friuli Venezia Giulia.

Autonomia è questo ed è anche tanto altro, certamente. E certamente alcune esperienze potranno essere possibili per alcune persone e più complesse per altre. L’essenziale ci pare però sia perseguire l’obiettivo della massima autonomia possibile, per ciascuno, attraverso l’impegno congiunto di diversi attori. Le famiglie sono fondamentali ed è essenziale il supporto di tipo territoriale. La scuola, da parte sua, deve fornire gli elementi culturali, gli strumenti e le competenze concrete e necessarie alla realizzazione dei percorsi personali di ciascuno, perché ciascuno, secondo le proprie possibilità, possa giungere a condurre una vita piena e ricca di opportunità.

Ci piace salutare il nuovo anno con l’auspicio che possano essere sempre di più i ragazzi che riusciranno in futuro ad esprimersi nelle loro peculiari e massime possibilità.

FONTE DISABILI.COM

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Scuola pubblica su sito nominativi alunni con disabilità e insegnanti di sostegno assegnati. Si rischiano sanzioni fino a 120mila euro

29 Dicembre 2016, 12:22pm

Pubblicato da Giornalino Ass. Diversamente Abili Penisola Sorrentina della dott. Rosa De Martino

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Scuola pubblica su sito nominativi alunni con disabilità e insegnanti di sostegno assegnati. Si rischiano sanzioni fino a 120mila euro

INSERITO DA MORENA MOTTA Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 5 marzo 2015 numero 124 ha affrontato il caso relativo ad una contestazione sollevata contro una scuola pubblica, Istituto professionale, nel 2013.

Quello che si contestava era la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in relazione all’art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web dell’Istituto, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in una specifica circolare, recante l’indicazione dei nominativi degli alunni con disabilità e degli insegnanti di sostegno loro assegnati.

La scuola non ha presentato all’Autorità scritti difensivi né ha chiesto di essere ascoltata.

Il trattamento dei dati in questione avveniva ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell’Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell’art. 22, comma 8, del medesimo Codice.

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 5 marzo 2015 numero 124 ha affrontato il caso relativo ad una contestazione sollevata contro una scuola pubblica, Istituto professionale, nel 2013. L’articolo 22 riguarda i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari. In detto articolo emerge che i soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

E nel comma 8 in questione, si scrive chiaramente che “ i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi ”.

La violazione di tale norma rischia di comportare sanzioni salate da una somma da diecimila euro a centoventimila euro. La scuola in questione veniva condannata, stante la violazione dell’articolo in questione, a pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice.

FONTE di Avv. Marco Barone ORIZZONTE SCUOLA

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