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giornalino associazione diversabili penisola sorrentina della dott.rosa de martino

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Trapianti, aumentano in Italia i donatori di organi: 1.600 nel 2016

11 Gennaio 2017, 17:04pm

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.net

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Trapianti, aumentano in Italia i donatori di organi: 1.600 nel 2016

INSERITO DA MORENA MOTTA Cresce in Italia il numero dei donatori di organi, che nel 2016 sale a quota 1.596 (erano 1.489 nel 2015). Si tratta della cifra più elevata finora rilevata, grazie ad un incremento complessivo registrato su tutto il territorio nazionale. I donatori utilizzati dopo accertamento di morte superano inoltre per la prima volta i 1.300, mentre i donatori viventi sono in totale 293 (273 per rene e 20 per fegato). È quanto emerge dai dati sui trapianti e le donazioni di organi in Italia relativi al 2016, presentati questa mattina al ministero della Salute.
 
A livello nazionale i pazienti trapiantati aumentano complessivamente di oltre 400 unità nel 2016 arrivando a quota 3.736 (erano 3.327 nel 2015). Si tratta del piu' alto numero e del maggiore incremento mai osservato, pari al 13% rispetto all'anno precedente. Gli aumenti riguardano tutti gli organi: rene (2.086 nel 2016, erano 1.882 nel 2015); trapianto combinato rene-pancreas (53 nel 2016, erano 31 nel 2015); fegato (1.235 nel 2016, erano 1.094 nel 2015); cuore (267 nel 2016, erano 246 nel 2015); polmone (154 nel 2016, erano 112 nel 2015).
 
I donatori di staminali emopoietiche, cioé di midollo osseo, sono 498mila nel 2016. È quanto emerge dai dati sui trapianti e le donazioni di organi in Italia relativi al 2016, presentati questa mattina al ministero della Salute. Quanto ai trapianti di cellule staminali emopoietiche, i dati non sono ancora stati aggiornati, ma il nostro Paese nel 2015 e' tra i primi in Europa per milione di abitanti.

FONTE SUPERABILE

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Si può essere licenziati perchè si è divenuti disabili?

11 Gennaio 2017, 16:55pm

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.net

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Si può essere licenziati perchè si è divenuti disabili?

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA Una disabilità che sopraggiunge in età adulta – quindi non congenita o di età giovanile – può portare con sé, tra i numerosi sconvolgimenti nell’intera vita, una ulteriore paura: quella di poter essere licenziati perchè non si è più in grado di svolgere il lavoro di prima.
Si parla in questi casi di disabilità sopravvenuta, intendendo con ciò una disabilità che ha colpito un lavoratore che al momento della stipula del contratto lavorativo era in salute e senza disabilità.
Essa di per sé non costituisce un valido motivo per giustificare un licenziamento. Ma vediamo in dettaglio come funziona in questi casi.

NON SI PERDE IL POSTO – La legge prevede che se la persona non è più in grado di svolgere una data mansione, può sempre essere destinata a svolgere altre mansioni equivalenti o inferiori mantenendo invariato il suo trattamento stipendiario.
È solo nel caso in cui non sia possibile adibire il dipendente a nessuna di queste attività che si verifica la circostanza del “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
In tal caso il lavoratore, se in possesso dei requisiti necessari per il collocamento mirato, sarà preso in carico dal CPI (Centro per l'Impiego) locale, avendo diritto di precedenza e non essendo iscritto a graduatoria.
Se poi invece la persona non abbia più alcuna capacità residua per poter lavorare può fare richiesta di percepimento dell'assegno di incollocabilità (255,90 euro mensili). Tale indennità è valida solamente nei casi di disabilità sopravvenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale; non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF e viene erogata fino al raggiungimento dei limiti pensionistici.

Vediamo ora nel dettaglio cosa accade quando un lavoratore incorre in una forma di disabilità; distinguendo il caso in cui essa sopraggiunga fuori dal contesto di lavoro rispetto al caso in cui la disabilità si generi sul posto di lavoro a causa di infortunio o malattia professionale.

DISABILITÀ SOPRAVVENUTA FUORI DAL CONTESTO DI LAVORO – Se la condizione di disabilità sopraggiunge fuori dal contesto di lavoro, in linea di massima il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto. Si procede con il licenziamento solamente nel caso in cui non sia stato possibile trovare all'interno dell'azienda una mansione alternativa o inferiore oppure nel caso in cui l'inidoneità al lavoro sia diagnosticata come di durata “indefinita, a data da destinarsi”.
Ma vediamo in dettaglio le situazioni che si possono verificare:
1. Se la persona viene licenziata, risulta agli occhi dello Stato una persona disabile con il diritto di avere un lavoro per cui può partecipare alle liste di assunzione stilate nel Centro per l'Impiego della sua provincia. In queste liste la persona non sarà registrata fisicamente perchè avrà diritto di precedenza. Per usufruire del servizio di collocamento mirato, però, dovrà possedere i requisiti dei disabili privi di occupazione, aventi diritto all'assunzione obbligatoria, ossia un grado di invalidità superiore al 45%.
2. Se la disabilità sopravvenuta ha comportato una riduzione della capacità lavorativa di più del 60% ma il datore di lavoro non ne è responsabile perchè è stato accertato in sede giurisdizionale che si è attenuto alle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, allora il dipendente divenuto disabile viene escluso dalla base di computo (numero di occupati in un'azienda su cui calcolare la percentuale di persone disabili da assumere) ma viene conteggiato nella quota di riserva (la percentuale di disabili che l'azienda è tenuta ad assumere).
3. Quando invece la disabilità supera il 60% ma essa è stata causata da un inadempimento delle norme di sicurezza da parte del titolare, allora la persona non viene conteggiata nella quota di riserva.
4. Infine se la disabilità ha comportato una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%, anche in questo caso non si viene conteggiati nella quota di riserva.

DISABILITÀ PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE – Se la condizione di disabilità incorre durante l'orario di lavoro o deriva da una malattia professionale contratta a seguito dell'attività lavorativa prolungata in un certo luogo, anche in questo caso vale il principio per cui alla persona deve essere garantito di poter mantenere il suo posto di lavoro o tutt'al più le si possano assegnare altre mansioni equivalenti o anche inferiori, purché le venga corrisposto sempre lo stesso stipendio.
Anche in questo caso in mancanza di mansioni sostitutive adeguate si procede alla pratica di licenziamento e all'avvio presso un'altra azienda.
Parimenti si ha la precedenza nel collocamento mirato e non si viene iscritti in graduatoria ma è necessario essere in possesso del requisito richiesto a tutti gli invalidi del lavoro, aventi diritto all'assunzione obbligatoria, per usufruire del servizio, e cioè avere un grado di disabilità superiore al 33%.
La verifica e la valutazione della residua capacità lavorativa spetta all'INAIL.
Il disabile che ha subìto infortunio sul lavoro o ha una malattia professionale, a patto che abbia un grado di invalidità maggiore del 33% e il datore di lavoro abbia rispettato tutte le norme di sicurezza e igiene sul lavoro, è escluso dalla base di computo (o base occupazionale) su cui determinare il numero di lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente mentre è conteggiato nel numero dei lavoratori disabili che il datore di lavoro è tenuto ad assumere (quota di riserva).
Inoltre vale anche qui la distinzione fra grado di disabilità superiore al 60% con zero responsabilità del datore di lavoro che comprende conteggio nella quota di riserva e disabilità inferiore al 60% o superiore ma con responsabilità del datore di lavoro che invece non conteggia il dipendente nella quota di riserva.

L’IMPEGNO DELL’INAIL PER MANTENERE IL POSTO DI LAVORO - Proprio all'INAIL sono state attribuite dalla legge di stabilità 2015 particolari “competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”. L'INAIL ha approvato in luglio 2016 il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro” ed è suo compito cercare di favorire la continuità lavorativa della persona divenuta disabile sul lavoro nella sua stessa mansione o in un’altra alternativa/equivalente.
Ora, uscita la circolare n. 51/2016, il 30 dicembre 2016, vengono forniti chiarimenti e istruzioni funzionali per l’applicazione del Regolamento a livello omogeneo sul territorio tramite interventi mirati che vedono la partecipazione attiva dei datori di lavoro e di equipe multidisciplinari Inail appositamente designate.
Per la messa in opera di questi interventi miranti il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità, Inail ha stanziato, per il 2017, 21. 200.000 euro.
In particolare:
- per gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche ha fissato un limite massimo di spesa rimborsabile di 95.000 euro;
- per gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (interventi sugli arredi, sugli ausili e i dispositivi tecnologici, sui comandi speciali e sugli adattamenti di veicoli) ha fissato un limite di spesa rimborsabile di 40.000 euro;
- per gli interventi di formazione un limite massimo di spesa rimborsabile di 15.000 euro.
Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle postazioni di lavoro. L’importo che l’Inail può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale. L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.

Riassumendo:
Si è esclusi dalla base di computo (base occupazionale di assunti su cui calcolare la percentuale di disabili da assumere) e si è computati nella percentuale d'obbligo (quota di riserva di persone disabili da assumere) quando:
- si è contratta, in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio (può essere tanto sul posto di lavoro quanto fuori) una disabilità pari o superiore al 60% ed è stato accertato in fase giudiziale che il datore di lavoro non ne è responsabile (perchè ha rispettato le norme sulla sicurezza e sull'igiene nel luogo di lavoro),
- si è contratta, in costanza di rapporto di lavoro, per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in questo caso sì si specifica la necessaria circostanza del luogo di lavoro) un'invalidità superiore al 33% riconosciuta dall'INAIL senza che il datore di lavoro ne sia responsabile. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00).

È l'articolo 4 della legge 68/99 a prevedere in che misura i datori di lavoro possono riconoscere disabili i lavoratori divenuti tali in costanza di rapporto di lavoro. Allo stesso modo l'articolo 4 precisa anche che è obbligatorio computare nella quota di riserva quei lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro che però non fossero stati assunti tramite il collocamento obbligatorio o ai sensi della legge 68/99, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (novità introdotta dal D.lgs. 151/15).

FONTE DISABILI.COM

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Monitoraggio costante sull’applicazione dei diritti

10 Gennaio 2017, 11:48am

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.net

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Monitoraggio costante sull’applicazione dei diritti

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA È oggi disponibile in internet uno spazio particolarmente prezioso per informare e aggiornare sull’applicazione dei vari diritti nel nostro Paese, con un’area specificamente dedicata alle persone con disabilità. Si tratta del portale basato sul Progetto “Rapporto sullo stato dei diritti in Italia”, voluto da A Buon Diritto. Associazione per le libertà, e nato da un progetto di monitoraggio continuativo avviato nel 2014, con la pubblicazione del volume “L’articolo 3. Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia”, seguito da successivi aggiornamenti

È online dal mese di dicembre scorso uno spazio nel web particolarmente prezioso per informare e aggiornare sull’applicazione dei vari diritti nel nostro Paese. Si tratta del portale basato sul Progetto Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, voluto da A Buon Diritto. Associazione per le libertà, nata nel 2001 allo scopo di promuovere alcune questioni di grande rilievo pubblico, relative all’esercizio di diritti riconosciuti dal nostro ordinamento, ma non adeguatamente tutelati, o il cui riconoscimento viene messo in mora o contrastato o ritardato nei fatti.
Il portale nasce esattamente dal progetto di monitoraggio continuativo avviato nell’ottobre del 2014, con la pubblicazione per Ediesse di L’articolo 3. Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, seguita, nel 2015, dalla realizzazione di un primo aggiornamento annuale, fino al più recente del 2016.

«Il sito – spiegano da A Buon Diritto – vuole essere uno strumento di informazione e promozione della cultura dei diritti, che costituisce uno dei principali impegni propri della nostra attività. L’idea alla base della realizzazione e dell’aggiornamento di un portale web, specifico sulla tematica dei diritti, è quella di dotarsi di uno strumento di documentazione costante, che risponda anche ad esigenze specifiche riguardanti l’attualità e l’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di pressione a livello istituzionale. Il tutto è frutto del lavoro continuo di un collettivo di diciannove ricercatrici e ricercatori e di una redazione di appartenenti alla nostra Associazione, che aggiornerà costantemente il portale attraverso segnalazioni, news, interventi e approfondimenti riguardanti specifici campi di interesse, differenti categorie di diritti e le varie iniziative politico-normnative in materia. Il rapporto completo sarà aggiornato a cadenza semestrale, con la pubblicazione online dei sedici saggi tematici che riassumeranno e approfondiranno gli elementi più significativi registratisi nei mesi precedenti, facendo quindi il punto della situazione, delle criticità emergenti e delle iniziative politiche necessarie per il loro superamento».

Tra le aree in cui è ripartito il portale (se ne legga l’elenco nel box in calce), ve n’è anche una specificamente dedicate alle Persone con disabilità, ma la trasversalità di tale tema a tutte le questioni della vita e della società, fondamentale passaggio concettuale della stessa Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, raccomanda a tutti l’attenzione anche agli altri settori trattati. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Domenico Massano (domenicomassano@yahoo.it).

Il portale Rapporto sullo stato dei diritti in Italia è diviso nelle seguenti aree tematiche:
° Persone con disabilità
° Omosessualità e diritti
° Pluralismo religioso
° Rom, sinti e caminanti
° Immigrazione
° Profughi e richiedenti asilo
° Habeas corpus e garanzie
° Carceri e condizioni detentive
° Libertà di espressione e informazione
° Tutela della privacy
° Tutela dei minori
° Istruzione e mobilità sociale
° Libertà femminile e autodeterminazione
° Diritto alla salute e libertà terapeutica
° Diritto al lavoro e diritto al reddito
° Ambiente e diritti delle generazioni future

SUPERANDO

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Un sigillo alla garanzia dei diritti

10 Gennaio 2017, 11:43am

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.net

GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Un sigillo alla garanzia dei diritti

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: sono certamente una pietra miliare nella storia del diritto allo studio (e non solo) degli alunni con disabilità, le parole pronunciate dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 275 del 2016, di cui avevamo dato notizia in dicembre e alla quale dedichiamo ora un ampio approfondimento. «Se la Sentenza n. 215 del 1987 – scrive Salvatore Nocera – era stata la Magna Charta dell’integrazione scolastica, questa è il sigillo posto su tale Magna Charta»

Con particolare soddisfazione, poco prima delle feste natalizie, avevamo titolato Sempre i Diritti prima dei bilanci la nota con la quale avevamo informato i Lettori dellaSentenza 275/16 dellaCorte Costituzionale,riguardante una controversia tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara sul trasporto scolastico degli alunni con disabilità,provvedimento destinato a diventare senza alcun dubbio un vero e proprio “punto fermo”A curare un ampio approfondimento su quella Sentenza è oggi per noiSalvatore Nocera.

Il 16 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha depositato la Sentenza 275/16, tramite la quale ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Abruzzo, concernente le spese per il trasporto a scuola degli alunni con disabilità.
Si tratta di un provvedimento di enorme importanza, in quanto si fonda sull’articolo 38 della Costituzione e sulle Sentenze della stessa Corte, specie la 215/87  e la 80/10; anzi, mentre quest’ultima aveva sancito sanciva l’intangibilità del diritto allo studio con riguardo al numero necessarie di ore di sostegno, questa stabilisce l’intangibilità dello stesso diritto con riguardo al trasporto a scuola.

Vediamo i fatti. In forza dell’articolo 28 della Legge 118/71, il trasporto alle scuole del primo ciclo degli alunni con disabilità (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) è gratuito ed è posto a carico dei Comuni di residenza degli stessi. Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, ha provveduto a garantire lo stesso diritto l’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, oggi sostituito dalla Legge 56/14, la quale ha stabilito che tale spesa sia posta a carico delle Regioni che possono assegnarle ad altri Enti Subregionali.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato aveva espressamente chiarito che anche per le scuole superiori il trasporto degli alunni con disabilità dovesse essere gratuito, con la Sentenza 2361/08. Rimaneva tuttavia il dubbio circa la compatibilità di tali orientamenti con l’articolo 81 della Costituzione, che dopo la modifica introdotta dalla Legge 1/12, prevede l’obbligo del pareggio annuale di bilancio.
Ebbene, questo dubbio è stato fugato per quanto riguarda la spesa per le ore di sostegno, con la citata Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, mentre per quanto concerne il trasporto, è arrivata ora questa Sentenza 275/16.
La Regione Abruzzo, infatti, aveva stabilito con propria Legge che la Regione stessa contribuisse alle spese di trasporto, poste a carico delle Province per le scuole superiori, in misura del 50% sulla base della rendicontazione fornita dalle stesse. Con successiva norma, però, la Regione aveva stabilito che tale rimborso sarebbe avvenuto «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio» [articolo 6, comma 2 bis della Legge Regionale 78/78, aggiunto dall’articolo 88, comma 4 della Legge Regionale 15/04, N.d.R.]. Pertanto, quando le Province abruzzesi avevano chiesto i rimborsi delle spese sostenute dal 2006 al 2012, la Regione aveva decurtato notevolmente tali rimborsi, appellandosi proprio alle ridotte disponibilità di bilancio anche in previsione degli anni successivi. Le Province, quindi, per ottenere le somme corrispondenti alle spese anticipate, avevano portato la Regione di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), il quale aveva ritenuto di dover sollevare il problema di legittimità costituzionale della norma regionale limitatrice del proprio obbligo di rimborso delle spese di trasporto, in quanto limitava i finanziamenti e quindi il servizio di trasporto gratuito, ovvero il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

La Consulta, dunque,  ha fatto proprie le argomentazioni del TAR abruzzese, dichiarando incostituzionale la norma limitatrice dell’obbligo della Regione di finanziare le spese di trasporto, che aveva ritenuto insostenibili secondo i vincoli dei propri bilanci annuali.
Meritano senz’altro di essere riportati di seguito molti passi della motivazione della Sentenza 275/16, perché essi sono di straordinaria importanza.
Questa, innanzitutto la “Motivazione in fatto n. 9 del TAR” fatta propria dalla Corte: «9.- Viceversa l’inciso “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio”, contenuto nell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformità del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge».
Non è quindi legittimo lasciare alla discrezionalità politica dei bilanci l’esigibilità o meno del diritto allo studio degli alunni con disabilità. E l’argomentazione diviene ancor più penetrante così come segue: «11.- Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuità e la pianificazione dell’organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilità di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli».

L’Avvocatura della Regione aveva fatto appello al principio del pareggio di bilancio, ormai costituzionalizzato, nel modo che segue: «14.- In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l’effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato [sic]con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Costituzione; che il limite della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio “costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalità perseguite, ed alle esigenze dell’utenza di base».
La Corte Costituzionale, però, non ha condiviso tali argomentazioni, contestandole alla luce dell’articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell’articolo 38 della Costituzione sul diritto intangibile all’educazione ed all’istruzione; infatti, nelle motivazioni in punto di diritto così si esprime: «5.- La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto».

Il ragionamento generale viene quindi rafforzato, puntualizzando nel modo che segue l’illegittima situazione determinata dalla Legge Regionale abruzzese: «6.- Nella specie il legislatore regionale si è assunto l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio. Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili. Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”, la quale “attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università”; e che “la partecipazione del disabile ‘al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)’” (sentenza n. 80 del 1010)».

Ma la Corte Costituzionale va ben oltre, affermando la seguente massima, pietra miliare nella storia del diritto allo studio degli alunni con disabilità: «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Ecco per intero l’undicesima “Motivazione in diritto”: «11.- Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
Segue quindi l’approfondimento motivazionale dell’intangibilità del nucleo essenziale del diritto allo studio nell’apparente conflitto di due norme costituzionali, l’articolo 38 e l’articolo 81, con la prevalenza del primo sul secondo e con l’incontestabile potere della Corte di affermare tale priorità, così come segue: «14.- In definitiva, nella materia finanziaria non esiste “un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi”. Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione “non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali”, cosicché “non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale” (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare “come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela” (sentenza n. 215 del 1987)».

La Consulta smonta poi un’altra eccezione dell’Avvocatura Regionale, così prospettata e rintuzzata: «15.- Altrettanto infondata è la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacità contributiva. Di tale contribuzione non v’è traccia nell’intera legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento».

Alla luce, quindi, di quanto detto, sembra indiscutibile il diritto alla gratuità del trasporto a scuola degli alunni con disabilità, che talora viene messo in dubbio da singoli Enti Locali, proprio appellandosi ai vincoli di bilancio.
E finalmente la Consulta supera le ultime difese della Regione circa l’insuperabilità dei propri vincoli di bilancio, nel modo che segue: «16.- Infine, non è condivisibile l’argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensì con apposita istruttoria ricavata dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. È proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico della norma contestata, che consente di prescinderne al di là di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate dalle Province (in conformità alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere».

In conclusione, se quando nel 1987 fu pubblicata la Sentenza n. 215 della Corte Costituzionale sul diritto insopprimibile allo studio degli alunni con disabilità, ebbi a scrivere che essa doveva considerarsi «la Magna Charta dell’integrazione scolastica», a maggior ragione oggi possiamo dire che questa nuova Sentenza è il sigillo posto su tale Magna Charta.

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) della quale è stato vicepresidente nazionale e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

di Salvatore Nocera SUPERANDO

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO FISH Campania: una grande storia, per un futuro di conquiste

10 Gennaio 2017, 11:38am

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO FISH Campania: una grande storia, per un futuro di conquiste

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA «Riteniamo di fondamentale importanza ricordare alle Istituzioni e alle Associazioni la nostra lunga storia nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, perché solo raccontando il nostro percorso, potremo cambiare la condizione attuale delle persone con disabilità e delle loro famiglie in Campania»: così Daniele Romano, presidente della FISH Campania, presenta il momento celebrativo che il 14 gennaio a Napoli precederà il Congresso di quella che è stata una delle prime Federazione regionali di Associazioni di persone con disabilità

Come anticipato il 5 dicembre scorso, in occasione del trentennale della FISH Campania, fondata appunto il 5 dicembre 1986 come Federhand e divenuta in seguito Federhand/FISH Campania, caratterizzandosi come una delle prime Federazione regionali di Associazioni di persone con disabilità, si terrà il 14 gennaio allo Stelle Hotel di Napoli (Corso Meridionale, 62 – Stazione Centrale) il Congresso di tale organismo, cui aderiscono oggi ben ventisei organizzazioni (se ne legga l’elenco nel box in calce), impegnate per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
La prima parte della giornata, intitolata semplicemente 30 anni di lotte per i nostri diritti, si comporrà di in un seminario all’insegna soprattutto della rievocazione storica, mentre la seconda parte sarà dedicata al rinnovo delle cariche sociali.
«Abbiamo deciso di organizzare questo momento celebrativo nella stessa giornata del nostro Congresso – spiega Daniele Romano, presidente della FISH Campania – perché riteniamo di fondamentale importanza ricordare alle Associazioni che aderiscono alla nostra Federazione, ma anche ai rappresentanti istituzionali presenti, la lunga storia che ha caratterizzato la nostra organizzazione nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, perché solo raccontando il nostro percorso, potremo cambiare la condizione attuale delle persone con disabilità e delle loro famiglie campane».

Dopo l’introduzione dello stesso Romano e i saluti istituzionali di Lucia Fortini, assessore regionale della Campania alle Politiche Sociali e alla Scuola, di Roberta Gaeta, assessore al Welfare del Comune di Napoli, del deputato Marco Di Lello, di Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH e dei consiglieri della Regione Campania Valeria CiarambinoBruna FiolaVincenzo MaraioGiovanni Zannini e Gianpiero Zinzi, porteranno la loro testimonianza alcuni protagonisti della fondazione stessa di Federhand, vale a dire Giampiero GriffoLucia Valenzi e Gennaro Massotti.
Prenderà quindi la parola Pietro Barbieri, già presidente nazionale della FISH e attuale portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si soffermerà sui vent’anni di attività della FISH Nazionale.
La mattinata si concluderà con due interessanti interventi tecnici, curati rispettivamente da Angelo Cerracchio dell’ANFFAS Campania, che illustrerà la condizione attuale delle persone con disabilità nella Regione, e di Marco Espa, presidente nazionale dell’ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi), che si soffermerà sul cosiddetto “modello Sardegna”, basato sui piani personalizzati e coprogettati, riguardanti le persone con disabilità dell’Isola, «un intervento – sottolinea Romano – che di certo potrà servire per lanciare un’iniziativa analoga anche in Campania».
A moderare i lavori sarà Cira Solimene, che dirige Asc InSieme (Azienda Servizi per la Cittadinanza) di Casalecchio di Reno (Bologna), figura di rilievo nazionale nell’àmbito del movimento delle persone con disabilità. 

(S.B.) SUPERANDO 

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO L’inviolabilità dei Diritti Umani

10 Gennaio 2017, 11:36am

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO L’inviolabilità dei Diritti Umani

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA Partirà il 12 gennaio a Napoli, in una delle zone più problematiche della città, articolandosi su tre fitte giornate di lavori, il “Primo Forum Annuale Itinerante sui Diritti Umani”, intitolato “L’inviolabilità dei Diritti Umani. Dalle ragioni del disagio agli strumenti del rilancio”, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, figure professionali e Associazioni attive su queste materie, tra le quali anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), per la quale interverrà il presidente nazionale Falabella

Si inaugurerà il 12 gennaio a Napoli, a cura della Commissione Diritti Umani del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo campano, il “Primo Forum Annuale Itinerante sui Diritti Umani”, intitolato L’inviolabilità dei diritti umani. Dalle ragioni del disagio agli strumenti del rilancio, e lo si farà – fatto estremamente significativo – presso l’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi-Carlo Levi di Scampia, ovvero in una delle zone notoriamente più problematiche della città partenopea.
«Saranno tre giornate – spiegano i promotori – che si avvarranno del contributo polispecialistico di diverse figure professionali, con l’obiettivo di approfondire le diverse ragioni del disagio sociale e i possibili strumenti di rilancio delle realtà territoriali, oltre a quello proprio delle Istituzioni territoriali, di governo, religiose, giudiziarie e associazionistiche idonee ad esprimere e concretizzare proposte e soluzioni operative».
Lo scenario generale è quello di un ampio progetto formativo, che sarà annualmente itinerante attraverso le aree più sensibili del territorio, e che è strettamente collegato al Protocollo d’Intesa per la realizzazione dell’Osservatorio Giuridico, di Ascolto e di Orientamento sui Diritti Sociali, sottoscritto nel dicembre scorso a Napoli tra l’Ordine degli Avvocati, la Diocesi e la Comunità di Sant’Egidio Napoli.

Rimandando i Lettori al programma completo dei lavori previsti dal 12 al 14 gennaio, ricordiamo soltanto che a ognuna delle tre giornate parteciperanno varie Associazioni e Istituzioni significativamente coinvolte nelle varie questioni trattate e tra esse anche la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), rappresentata dal presidente nazionale Vincenzo Falabella, che aprirà la sessione pomeridiana di venerdì 13, dedicata al tema Valore della rete. Buone prassi operative

(S.B.) SUPERANDO

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Fondo per le Non Autosufficienze: la ripartizione delle risorse

10 Gennaio 2017, 11:29am

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT.ROSA DE MARTINO Fondo per le Non Autosufficienze: la ripartizione delle risorse

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA Tramite il Decreto Ministeriale riguardante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, per l’anno 2016”, sono stati suddivisi gli stanziamenti approvati dal Parlamento, pari a 400 milioni di euro, da destinare «alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti». Il Decreto contiene tra l’altro anche un’importante novità, ossia una definizione sperimentale, da sottoporre a valutazione, di «disabilità gravissima»

Il 30 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016, tramite il quale sono stati suddivisi gli stanziamenti approvati dal Parlamento, pari a 400 milioni di euro, da destinare «alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti».
In particolare, il Fondo Nazionale, trasformato in strutturale nel 2015, con una dotazione di 250 milioni di euro annui, è stato incrementato dalla Legge di Stabilità per il 2016 di 150 milioni di euro annui, per un totale, quindi, di 400 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.

Nel dettaglio, il Decreto assegna 390 milioni alle Regioni e 10 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell’àmbito della quota regionale sono tuttavia resi indisponibili 35.217.000 euro, relativi al riparto della Regione Lazio che, come si può leggere nei Considerato del Decreto, ha richiesto il totale definanziamento della quota spettante per l’anno 2016, in base all’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario.
criteri di ripartizione e le finalità di destinazione delle risorse del Fondo vengono mantenuti costanti rispetto alla precedente annualità. Un’importante novità è stata invece introdotta in relazione alla definizione di «persone in condizione di disabilità gravissima». Come per il 2015, il Decreto impegna le Regioni, all’articolo 3, ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). E tuttavia, per la prima volta, il provvedimento introduce una definizione sperimentale, da sottoporre a valutazione, di «disabilità gravissima». Essa identifica, in modo puntuale, le condizioni in cui devono trovarsi coloro che beneficiano dell’indennità di accompagnamento o siano comunque definiti non autosufficienti (allegato 3 del Decreto del Presidente del Consigilio 159/13), per poter essere considerati in condizione di disabilità gravissima. E tale definizione comprende l’indicazione delle scale di valutazione e dei criteri da adottare, nonché delle soglie da considerare, per il riconoscimento di tale condizione (Allegato 1Allegato 2 del Decreto Ministeriale).
Inoltre, a partire dal 2017, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno oggetto di una specifica integrazione e revisione, in esito alla rilevazione del numero delle persone con disabilità gravissima presenti sul proprio territorio, rilevazione cui saranno chiamate le Regioni, proprio sulla scorta della definizione introdotta in via sperimentale dal Decreto. In particolare, entro il primo trimestre del 2017, le Regioni dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il numero delle persone con disabilità gravissima presenti nel loro territorio. Ciò al fine di permettere la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni per le persone con disabilità gravissima, da garantire su tutto il territorio nazionale, nei limiti della quota di risorse del Fondo per le Non Autosufficienze rese disponibili.

A tal proposito, il Decreto dedica l’ultimo articolo (il settimo) al Piano per la Non Autosufficienza, da adottare con un successivo Decreto, che si ponga l’obiettivo di definire per il triennio 2017-19 i princìpi e i criteri per l’individuazione dei beneficiari e il percorso per il graduale raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Assistenziali.
Allo scopo di elaborare tale Piano, viene prevista la costituzione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un tavolo di confronto con le Regioni e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), sulla definizione di disabilità gravissima, in relazione agli esiti delle rilevazioni che saranno effettuate dalle Regioni.

Infine, al pari delle due precedente annualità, il Decreto stabilisce che la quota destinata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pari, come detto, a 10 milioni di euro, sia indirizzata ad azioni di natura sperimentale, volte all’attuazione del Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013), relativamente alla linea di attività Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società.
A queste risorse, per il 2016, vanno ad aggiungersi ulteriori 5 milioni di euro, stanziati dalla Legge di Stabilità per 2016, per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro. Fondi, questi, da attribuire ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 (Daniela Bucci) SUPERANDO 

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Disabilità oncologica e assistenza domiciliare

9 Gennaio 2017, 16:13pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Disabilità oncologica e assistenza domiciliare

INSERITO DA MORENA MOTTA L' AiMac, l'Associazione Italiana Malati di Cancro, fornisce, all'interno dei reparti oncologici degli ospedali, e anche online, un servizio di informazione per i malati di tumore e per le loro famiglie, concretizzando il messaggio secondo cui “L'informazione è la prima medicina”.
Per fare questo, l’associazione ha realizzato una serie di libretti e guide su come affrontare la malattia sotto vari aspetti (psicologico, terapeutico ecc.): da quello che titola “il tumore negli anziani e il ruolo del caregiver” estrapoliamo alcune informazioni per trattare il tema dell’assistenza domiciliare al malato oncologico.

L’ASSISTENZA DOMICILIARE – L’assistenza domiciliare è un servizio che rientra nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), quindi erogato dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta delle cosiddette “cure domiciliari”, ovvero percorsi assistenziali stabiliti in base al quadro clinico del paziente, che vengono forniti presso il suo domicilio. I destinatari sono persone non autosufficienti, ma anche anziani e persone con disabilità o persone con patologie croniche. Può consistere in diverse funzioni: dalla consegna dei farmaci a domicilio, alla presenza giornaliera di un medico o infermiere o quant’altro. Il servizio viene erogato con modalità diverse: dipende all’organizzazione dei servizi territoriali della propria ASL e regione.

COME CHIEDERE L'ASSISTENZA DOMICILIARE - La domanda deve essere presentata al servizio distrettuale della propria ASL da parte del malato o da chiunque si occupi di lui (familiari, medici di medicina generale, medici ospedalieri, servizi sociali, medico di famiglia). La domanda si compone di due moduli: uno da compilare dal richiedente (malato o famigliare) e l'altro dal medico curante. Successivamente, un'apposita commissione di valutazione multidisciplinare esaminerà la domanda, e in caso di parere positivo si predisporrà un piano assistenziale personalizzato.

CHI E DOVE SI PUO' CHIEDERE ASSISTENZA – E’ importante ricordare che l’assistenza domiciliare non assicura un supporto continuativo di 24 ore, ma avviene in giorni e orari stabiliti. Dunque la situazione in cui questa assistenza può essere consigliata può essere quella nella quale il malato vive da solo ma è autosufficiente e quindi in grado di provvedere a se stesso nelle funzioni principali (ed è in grado di rimanere da solo in alcuni periodi della giornata). I servizi dell'assistenza domiciliare dipendono da regione a regione, e pertanto per conoscerne la presenza e le modalità, si consiglia di rivolgersi o all'ASL territoriale competente o, se presente, ad un Punto Unico di Accesso per l'Assistenza Domiciliare. In alternativa, è utile rivolgersi al medico di base o alle associazioni di volontariato più vicine, oppure consultare il sito AIMaC.

ALTRI SERVIZI – Diverso è il discorso se il malato oncologico non è autosufficiente o ha bisogno di una assistenza anche domestica. In quel caso la famiglia può avere la necessità di richiedere un supporto differente, come quello di una colf o di una badante.
Ricordiamo che l’assunzione di un collaboratore domestico ha una prassi da seguire, come specificato nella pagina dedicata del sito INPS. Ricordiamo in particolare che l'assunzione deve essere comunicata all'INPS tramite sito o call center entro un giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, se l’assistente è un cittadino extracomunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro non stagionale.
Chi assume un addetto all’assistenza di una persona non autosufficiente può usufruire di una detrazione dall'imposta lorda del 19% delle spese sostenute per la retribuzione degli addetti all’assistenza, fino a un massimo di 2.100 euro l'anno, a condizione che il reddito complessivo non superi i 40.000 euro. I documenti per poter usufruire di questa agevolazione sono:
- il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria;
- le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Per i dettagli, invitiamo a consultare la pagina dedicata del portale INPS.

Per info: www.aimac.it

FONTE DISABILI.COM

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Legge 104: chi sono i beneficiari dei permessi? Quando c’è reato di truffa?

5 Gennaio 2017, 15:39pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Legge 104: chi sono i beneficiari dei permessi? Quando c’è reato di truffa?

INSERITO DA MORENA MOTTA In virtù della Legge 104 del 1992, sono riconosciuti permessi straordinari dal lavoro, regolarmente retribuiti, ai lavoratori disabili gravi o ai parenti di persone affette da disabilità grave.

Legge 104: chi sono i beneficiari?

In particolare, i potenziali beneficiari sono:

  • i disabili in situazione di gravità;

  • i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;

  • coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità; anche i parenti o affini entro il 3° grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età o siano invalidi, deceduti o mancanti (L.183/2010). La “mancanza” è una situazione giuridica assimilabile all’assenza che deve essere debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Quali sono i requisiti per ottenere i permessi?

La situazione di grave disabilità dovrà essere accertata e riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);

Il requisito contestualmente richiesto è il contratto di lavoro subordinato, anche part-time. Invece, rimangono esclusi i medesimi soggetti se titolari di un rapporto d’impiego d’altro tipo (a domicilio, domestico, agricolo, autonomo, parasubordinato).

Legge 104 e i permessi: in cosa consistono?

In particolare, nei casi in cui ricorrano tali requisiti, ai lavoratori spettano:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;

  • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

  • Diversi permessi sono poi riconosciuti ai genitori di figli disabili di massimo 3 anni, o di età compresa tra i 3 e i 12 anni (un maggior numero di ore, il prolungamento del congedo parentale)

Ciò, sempre che la persona in situazione di disabilità non sia ricoverata a tempo pieno: si intende ciò, il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Ma come vanno goduti i permessi dal lavoro della Legge 104?

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa a proposito con la sent. n.54712/2016. Analizziamone insieme la portata.

Il lavoratore beneficiario dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 ha diritto di assentarsi dal lavoro per fornire assistenza al parente disabile grave. L’assistenza deve essere non solo garantita, ma anche continuativa ed esclusiva da parte dei titolari dei permessi.

Cassazione: l’assistenza deve essere continuativa ed esclusiva

In particolare, quindi, il permesso dal lavoro che il parente richiede, deve essere volto all’esclusivo supporto materiale e morale del soggetto disabile. Allo stesso modo, non è giustificato un permesso assistenziale nel caso ci sia già altro soggetto che si occupi del parente: il permesso non è riconosciuto qualora l’apporto che dovrebbe dare il lavoratore de quo è interamente sostituito da quello fornito da altri.

Ad esempio, non necessariamente la presenza di badanti comporta l’esclusione dal godimento del beneficio, purché il contributo di queste ultime sia accessorio rispetto a quello del parente (non lo è in caso di ricovero h24).

Cassazione: commette reato di truffa chi abusa dei permessi

Chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente a favore dell’assistenza del disabile commette il reato di truffa, ed è la Corte di Cassazione ad affermarlo. Essendo retribuiti dall’Inps, non è possibile che i permessi siano utilizzati per vacanze o permanenze all’estero.

Inoltre, secondo la Corte, il fatto che l’assistenza debba essere esclusiva e continuativa, non significa che il lavoratore sia tenuto ad assistere il malato obbligatoriamente tutta la giornata. Infatti, egli potrà sempre ritagliare del tempo per se stesso, che altrimenti non avrebbe, dedicandosi a lavoro e ad assistenza familiare. Questo sempre che non venga pregiudicata la situazione del disabile, e che le commissioni svolte nel proprio interesse non comportino un allontanamento eccessivo dalla residenza del disabile.

La sentenza, infatti, ha ad oggetto il caso in cui una lavoratrice aveva utilizzato i permessi della 104 come fossero giorni di ferie, andando letteralmente in vacanza.

FONTE LeggiOggi.it

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Per accogliere meglio le persone con disabilità intellettive

4 Gennaio 2017, 12:41pm

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GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA DELLA DOTT. ROSA DE MARTINO Per accogliere meglio le persone con disabilità intellettive

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze ha recentemente inaugurato uno spazio multisensoriale pensato per accogliere i ricoveri d’urgenza di pazienti con gravi disabilità intellettive e in particolare con disturbi dello spettro autistico. Si tratta di una vera e propria corsia preferenziale, voluta per migliorare la qualità di vita all’interno del Pronto Soccorso, aiutando i familiari e il personale a rispondere alle esigenze di queste persone, nei momenti più critici del loro percorso assistenziale

Un’immagine della stanza multisensoriale inaugurata al pronto Soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi

Merita certamente di essere segnalata l’iniziativa recentemente attuata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenzeche ha inaugurato uno spazio multisensoriale pensato per accogliere i ricoveri d’urgenza di pazienti con gravi disabilità intellettive e in particolare con disturbi dello spettro autistico.
«La stanza multisensoriale – come è stato spiegato dalla struttura fiorentina – è un ambiente rilassante e gradevole con luci soffuse che cambiano colore, mentre filmati o immagini di paesaggi naturali vengono proiettati sulle pareti. È possibile ascoltare i rumori della natura, brani musicali o seguire un canale video. Inoltre, una pedana collegata al sistema audio vibra insieme alla diffusione sonora e restituisce una sensazione tattile che aiuta il rilassamento».

«Si tratta – ha sottolineato Monica Calamai, direttore generale di Careggi, che ha voluto tale iniziativa insieme all’assessore della Regione Toscana Stefania Saccardi – del primo progetto attivato nel nostro Pronto Soccorso, con l’intento di superare le barriere organizzative e strutturali che possono creare disagio o ulteriori difficoltà alle persone con grave disabilità intellettiva certificata, nel corso dei ricoveri in urgenza. È sostanzialmente una corsia preferenziale per migliorare la qualità di vita all’interno del Pronto Soccorso, aiutando i familiari e il personale a gestire il paziente nei momenti più critici del percorso assistenziale». (S.B.)

SUPERANDO

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