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news italia e dal mondo

PUGLIA E CALABRIA NEWS Aeroporti, si cambia Finisce l’era di Di Paola

14 Marzo 2013, 11:30am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/media/foto/2013/03/13/vendola--180x140.jpg?v=20130313095514

397292 104896189669319 1023336315 nINSERITO DA MICHELE PAPPACODA Vendola «congeda» il manager dopo dodici anni Il 25 marzo assemblea per approvare il bilancio Di Paola e Vendola BARI - Il passo d’addio è fissato per il 22 marzo. Al massimo slitterà di 3 giorni, al 25 marzo, se l’assemblea «utile» per l’approvazione del bilancio 2012 di Aeroporti di Puglia sarà quella della seconda convocazione. Ma tre giorni sono nulla, se confrontati all’epoca a cui porranno fine: perché l’assemblea di Adp sancirà il termine dei 12 anni dell’era di Domenico Di Paola. LA STRETTA DI MANO - Il «congedo» di Nichi Vendola all’amministratore unico della società che gestisce gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie è arrivato ieri sera: il governatore — in quanto rappresentante dell’azionista di maggioranza Regione Puglia — ha convocato Di Paola e — secondo quanto trapela dalle pareti ovattate dell’ufficio di presidenza sul Lungomare — gli ha comunicato che la sua lunga fase alla guida di Adp si è esaurita. Vendola, evidentemente, vuole che per gli aeroporti di Puglia si aprano nuovi scenari. Di che tipo, si capirà dal 25 in poi. Adesso si è ancora nella fase dei resoconti e dei saluti. Cordiali, perché lasciarsi dopo 12 anni — fatti di quattro mandati triennali — è nell’ordine delle cose. Delle cose preventivabili. Tanto più che Vendola e Di Paola non si vedevano da novembre: il feeling, insomma, si era quantomeno affievolito. Ciò nonostante, però, per Vendola non deve essere stato facile comunicare la decisione a Di Paola. Perché stringergli la mano significa anche mettersi alle spalle 12 anni di incremento costante dei passeggeri accompagnato da bilanci in utile. Anche quello che ieri Di Paola ha sottoposto all’attenzione di Vendola in vista dell’assemblea presenta il segno più: utili in crescita del 10% circa rispetto al 2011, superiori a un milione di euro. COSA LASCIA - Ma, al di là dei conti, è indubitabile che la Puglia degli aeroporti, con Di Paola, è cambiata. «L’orribile aeroporto di Brindisi — scriveva Franco Tatò 13 anni fa nel suo libro Perché la Puglia non è la California — pur rientrando nella media da Terzo Mondo degli aeroporti italiani, sarebbe da rifare. Come quello di Bari». Rifatti entrambi, Bari nel 2005 e Brindisi nel 2007. E non solo nel contenitore ma anche nei contenuti: all’aeroporto di Bari i passeggeri, dal 2000 al 2011, sono passati da 1,250 a oltre 3,5 milioni; a Brindisi da 600 mila a 2 milioni. E sono ulteriormente cresciuti nel 2012: il «Karol Wojtyla» di Bari ha segnato, tra arrivi e partenze, 3,7 milioni di passeggeri, con un incremento dell’1,4%, mentre all’«aeroporto del Salento» di Brindisi si è passati dai 2.051.977 passeggeri del 2011 ai 2.095.319 del 2012. DOVE ANDRA' - Insomma, Di Paola lascia «ai massimi», come si dice in Borsa. Per chi prenderà il suo posto sarà difficile ripetersi. Il biglietto da visita, invece, potrebbe ritornare utile all’ingegnere barese. Perché tra i curricula arrivati a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, all’attenzione del sindaco Giuliano Pisapia per il rinnovo dei vertici della società aeroportuale Sea c’è anche quello di Di Paola. Il cda della società che gestisce Linate e Malpensa è scaduto lo scorso 4 marzo e i 5 rappresentanti (su 7) del Comune di Milano verranno rinnovati nelle prossime settimane con un bando pubblico per la selezione dei nuovi consiglieri, così come deciso dal sindaco amico di Vendola. Stando alle indiscrezioni, il primo cittadino milanese propenderebbe per un presidente super partes. Qualità che non manca a Di Paola, che per il vertice di Aeroporti di Puglia fu scelto da Raffaele Fitto. L’attuale presidente di Sea Giuseppe Bonomi non può più essere riconfermato, ma potrebbe rimanere come direttore generale. A Palazzo Marino il suo lavoro è stato apprezzato e l’azionista di maggioranza vorrebbe non lasciarselo sfuggire. A Bari è appena successo il contrario.

Michelangelo Borrillo CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

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PUGLIA E CALABRIA NEWS TRUFFA AL SERVIZIO SANITARIOScambio di fratelli medici in ospedale arrestato il sindaco di Francavilla

14 Marzo 2013, 11:25am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/media/foto/2013/03/14/SAD--180x140.jpg?v=20130314111627

INSERITO DA MICHELE PAPPACODA Ai domiciliari il primo cittadino Vincenzo Della Corte (Pdl), anestesista, e il fratello Luciano medico generico

BRINDISI - Per una truffa al Servizio sanitario nazionale compiuta, secondo gli investigatori, con un sistematico scambio di persone nella cura dei pazienti, sono stati arrestati (ai domiciliari) in qualità di medici, il sindaco di Francavilla Fontana, Vincenzo Della Corte (Pdl), anestesista, e il fratello Luciano, medico generico e odontoiatra. Gli arresti sono stati eseguiti da militari del nucleo di polizia tributaria della Finanza che hanno anche sequestrato disponibilità finanziarie per 63 mila euro. Secondo l'accusa, il primo cittadino avrebbe condotto al posto del fratello l'attività di medico di base, pur non essendo autorizzato, per consentire durante il pomeriggio al fratello di svolgere privatamente la professione di odontoiatra e continuare a percepire lo stipendio dalla Asl.

LA RICOSTRUZIONE - I due, stando a quanto accertato nel corso delle indagini condotte dal pm Valeria Farina Valaori che hanno portato all'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse del gip Maurizio Saso, avrebbero operato nel medesimo studio professionale, in due stanze attigue. L'ipotesi di reato contestata a entrambi è di truffa aggravata. Stando a quanto accertato, il sindaco provvedeva anche a firmare le ricette mediche, apponendovi il timbro del medico convenzionato e la firma apocrifa.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

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SEZIONE SICILIA NEWS Scontro tra motoape e auto: feriti tre turisti arrivati con nave da crociera

14 Marzo 2013, 11:20am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

 

397292 104896189669319 1023336315 nINSERITO DA MICHELE PAPPACODA PALERMO - Traffico in tilt in via Emerico Amari a Palermo per un incidente tra una motoape e una Ford Fiesta. Rimasti feriti tre turisti che viaggiavano a bardo del mezzo a tre ruote e il conducente. La motoape, scontrandosi con la vettura, si è ribaltata.

 

Scontro con auto si ribalta moto-ape: 4 feriti

 

IN OSPEDALE - I vacanzieri, che erano appena arrivati con una nave da crociera, sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. L'incidente ha paralizzato il traffico nella zona del porto. Sono intervenuti i vigili urbani.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

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SEZ.SICILIA NEWS A MASCALUCIA Donna investita nel Catanese: è caccia all’auto pirata

14 Marzo 2013, 11:15am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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397292 104896189669319 1023336315 nINSERITO DA MICHELE PAPPACODA Il conducente non si è fermato a prestare soccorso La 69enne è ricoverata in prognosi riservata

CATANIA - E' ricoverata in prognosi riservata nel reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro di Catania una donna di 69 anni che ieri sera è stata investita, intorno alle 20, a Mascalucia. AUTO PIRATA - Mentre attraversava la strada, la 69enne, è stata travolta da un'auto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. La donna è stata trasportata d'urgenza con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della stazione di Mascalucia.

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

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TOSCANA NEWS Livorno ancora a secco: slitta al tardo pomeriggio il ritorno dell’acqua

14 Marzo 2013, 11:10am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

397292 104896189669319 1023336315 nINSERITO DA MICHELE PAPPACODA Gli operai hanno lavorato tutta la notte nella zona del canale dei Navicelli. Il direttore dell'Asa: "Situazione più complessa del previsto, l'acqua non tornerà prima delle 15". Nel corso della giornata, durante nuove riunioni dell'unità di crisi, verranno forniti aggiornamenti sull'andamento dei lavori

 

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Slitta al tardo pomeriggio di oggi il ritorno alla normalità per il servizio idrico di Livorno: gran parte della città è ancora con i rubinetti a secco. In base alle previsioni dell'unità di crisi - formata da Comune, Protezione civile e Asa - i lavori di ripristino dell'acquedotto si sarebbero dovuti concludere la notte scorsa, con il ritorno dell'acqua dai rubinetti livornesi già dalla mattinata di oggi. Durante l'esecuzione dei lavori però i tecnici hanno incontrato delle difficoltà impreviste per cui l'ultimazione dell'intervento è slittata di diverse ore. In base alle previsioni dell'unità di crisi l'acquedotto sarà aggiustato nel primo pomeriggio e il servizio idrico tornerà alla normalità in serata.  Nel corso della giornata, durante nuove riunioni dell'unità di crisi, verranno forniti aggiornamenti sull'andamento dei lavori e sulla tempistica per il ritorno ad un normale servizio idrico. In una conferenza stampa tenuta questa mattina, il sindaco non ha fornito previsioni sul ritorno alla normalità.

I LAVORI AI NAVICELLI
Hanno lavorato tutta la notte, a quattro metri di profondità. Sono una ventina gli operai impegnati nella riparazione del tubo rotto nella zona dell’argine del canale Navicelli ma a quanto ci riferisce il presidente dell’Asa, Fabio Del Nista, la situazione è più complessa del previsto. “C’è stato un cedimento di una piastra di cemento armato e addirittura stiamo pensando di puntellare una costruzione che c’è vicino alla zona dei lavori perché temiamo un cedimento - dice Del Nista -. Non penso che per le 13 il servizio sarà ripristinato. Bisognerà aspettare almeno fino alle 15”.

Intanto intorno alle 21 di ieri, mercoledì, è stato messo nuovamente a regime il bypass, ovvero la condotta più piccola (tubo da 400). Ciò ha consentito di avere disponibilità di 300 litri al secondo e quindi acqua ai piani terra delle abitazioni - almeno in alcuni quartieri - e il riempimento dei cassoni autoclave.

"Durante la notte inoltre ci sono stati nuovi smottamenti che hanno danneggiato ulteriormente il tubo. Il bypass per ora pare che stia tenendo nonostante ieri abbia subito tre cedimenti. A quanto mi risulta nelle abitazioni del centro un po' d'acqua dovrebbe nuovamente esserci", dice Del Nista.

A SECCO I QUARTIERI SUD 
Completamente all'asciutto tutti i quartieri sud: manca l'acqua a Banditella, Antignano, Ardenza. In alcune zone dei quartieri nord invece pare che la situazione sia leggermente migliorata grazie al bypass che è stato messo a regime intorno alle 21 di ieri. In giornata torneranno le autobotti e si prepara la distribuzione di 40mila confezioni di acqua potabile da 5 litri in città.

LA MAPPA DELLE AUTOBOTTI - TUTTI I PUNTI DI APPROVIGIONAMENTO

Visualizza Autobotti a Livorno in una mappa di dimensioni maggiori

SCUOLE ANCORA CHIUSE
Sospesa anche giovedì l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il sindaco ha spiegato che non ci sono i tempi tecnici per controllare tutti gli impianti nei vari istituti. Il personale non docente sarà in servizio per fare entrare i tecnici di Asa e Comune che dovranno controllare caldaie, termosifoni e impianti idraulici.

FOTO File per l'acqua - Le autobotti - Livornesi in fila per l'acqua - I lavori di riparazione - I danni alla sede Asa

LA CORSA ALL'ACQUA
Da stamani (mercoledì) si sono formate file di decine di persone davanti al fontanello dei Tre Ponti. E il viavai di carrelli colmi di bottiglie d'acqua fuori dai supermercati. In molti in città temevano un'altra giornata con irubinetti a secco ed hanno avuto ragione. Si calcola che il disservizio riguardi oltre centomila persone. In funzione anche la fontanella Asa di via del Gazometro. Non funziona quella di via Torino.

LA GUIDA Domande e risposte sul guasto in corso

IL LAVORO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Intanto i disagi purtroppo continuano ed è stata potenziata la rete della Protezione civile del Comune di Livorno e del volontariato. Già la notte tra martedì e mercoledì numerosi sono stati gli interventi: 1250 telefonate al numero di emergenza della Protezione della Civile (0586-446622), che ha portato centinaia di bottiglie d’acqua a persone disagiate, in particolar modo anziani soli. Ospedale, centri di riabilitazione, case di riposo pubbliche e private fino a questo momento non hanno avuto problemi in quando hanno depositi autonomi o, dove necessario, sono stati approvvigionati con autobotti. L’approvvigionamento con autobotti si è reso necessario per le scuole di Montenero e Quercianella, le uniche rimaste aperte in quanto non erano previsti inizialmente da Asa problemi idrici.

FONTE IL TIRRENO

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NEWS ITALIA E DAL MONDO EQUITALIA: IPOTECA INVALIDA SE L’AVVISO NON CONTIENE MODALITÀ PER IMPUGNARE

14 Marzo 2013, 10:55am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

228083 1047752848357 3575 nINSERITO DA GIUSEPPE D'ALESSANDRO Ai fini di una iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.77, grava sull’EQUITALIA l'obbligo di comunicare al contribuente, con l'avviso dell'iscrizione, il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.

Ad affermare ciò è stata la Corte di Cassazione, terza sezione civile con sentenza del 26/02/2013, n.4777 ove ha precisato che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.

E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite anche al fine di consentire all'esecutato di far valere le sue ragioni e tanto a maggior ragione che tale adempimento è di agevole esecuzione e poco costoso per l'amministrazione.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la Legge n.241 del 1990, art. 3, comma 4, la quale prevede che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Anche agli atti dell’esattore si applicano le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20639/2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA
- RICORRENTE -

contro

C.M.
- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza n. 769/2008 del GIUDICE DI PACE di BARRA, depositata il 22/02/2008, R.G.N.             8089/2007      ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. ha proposto opposizione ai sensi dell'art.617 cpc, davanti al Giudice di pace di Barra (NA), alla procedura esecutiva promossa a suo carico dalla spa EQUITALIA per la riscossione di tributi per l'importo complessivo di Euro 2.551,99, di cui a varie cartelle esattoriali.

L'opponente ha denunciato l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sui suoi beni immobili: iscrizione di cui ha avuto notizia il 12 novembre 2007.

La convenuta ha resistito, eccependo fra l'altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza 12-22 febbraio 2008 n.769, notificata il 19 giugno 2008, il Giudice di pace, ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato nulla l'iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione, e ha disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali.

Con atto notificato il 5 agosto 2008 EQUITALIA propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente corretta la qualificazione dell'oggetto della sentenza impugnata, che la ricorrente assume doversi considerare di opposizione all'esecuzione, in virtù del principio dell'apparenza, poiché così il Giudice di pace avrebbe qualificato la domanda dell'opponente.

Va rilevato al contrario che il Giudice di pace, nel decidere sulla competenza territoriale, ha affermato che il procedimento proposto è di opposizione agli atti esecutivi (p. 2 della sentenza, ultima riga); qualificazione che è del resto conforme alla natura delle eccezioni sollevate dall'opponente, che attengono ad irregolarità dell'atto di iscrizione ipotecaria ed all'omessa od irrituale notifica delle cartelle esattoriali.

Si tratta, pertanto, sia in assoluto, sia in relazione al principio dell'apparenza, di sentenza emessa in tema di opposizione agli atti esecutivi.

La questione è stata posta dal ricorrente al fine di dimostrare l'ammissibilità del ricorso, ma è comunque irrilevante, poiché sia in tema di opposizione all'esecuzione, sia in tema di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che decide il procedimento è inappellabile in base al regime applicabile alla controversia (art. 616 cpc, come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14: cfr. Cass. civ. 29 maggio 2008 n. 14179).

2.- Con il PRIMO MOTIVO Equitalia assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la L. n. 241 del 1990, art.3, comma 4, all'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.77, circa l'obbligo di comunicare al contribuente, con l'avviso dell'iscrizione, il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.

La norma sarebbe da ritenere inapplicabile alla riscossione esattoriale, poiché la legge pone il contribuente in posizione di subordinazione all'amministrazione finanziaria, in vista dell'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale (favor fisci).

Donde la necessità di assoggettare la procedura ad una disciplina speciale e semplificata.

2.1.- Il motivo non è fondato, e ne è anche dubbia l'ammissibilità, considerata la genericità e l'astrattezza del quesito formulato ai sensi dell'art.366 bis cpc.

La L. 7 agosto 1990, n. 241, detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.

Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;

sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, cit. al caso di specie.

3.- Con il SECONDO MOTIVO LA ricorrente impugna la sentenza del GdP nella parte in cui ha ritenuto applicabili all'iscrizione ipotecaria esattoriale il D.P.R. n. 602 del 1973, artt.50 e 76.

Assume che l'iscrizione di ipoteca non è atto di esecuzione e pertanto non è soggetta alla preventiva notificazione degli avvisi di cui all'art.50, comma 2, e neppure ne è preclusa l'iscrizione per i crediti di valore inferiore ad Euro 8.000,00 di cui all'art.76, avendo essa il solo scopo di precostituire una garanzia del credito.

3.1.- Il motivo è in parte non fondato ed in parte ininfluente.

La Corte di cassazione a sezioni unite ha ripetutamente affermato che l'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest'ultima dall'art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005. L'ipoteca non può quindi essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro (Cass. civ. S.U. 22 febbraio 2010 n. 4077; Cass. civ. S.U. 12 aprile 2012 n. 5771).

Tanto basta a giustificare il disposto della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato invalida l'iscrizione ipotecaria, anche indipendentemente dalla mancata notificazione di cui all'art. 50, comma 2, cit..

Le ulteriori censure risultano quindi ininfluenti.

4.- Il TERZO, il QUARTO ed il QUINTO MOTIVO sono inammissibili sia per l'inidonea formulazione dei quesiti di diritto, sia per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366 cpc, n.6.

I quesiti sono così formulati:

"Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi circa le formalità necessarìe al perfezionamento della notifica degli atti destinati al contribuente di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), ed in particolar modo di sancire la necessità o meno dell'invio al destinatario dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale a mezzo di raccomandata a/r al fine del perfezionamento di questa modalità di notifica" (terzo quesito);

"Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi in ordine alla circostanza per la quale, in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, questa assuma i caratteri del titolo esecutivo incontrovertibile, ciò determinando, in base all'art. 2953 c.c., la trasformazione del termine eventualmente breve di prescrizione...in quello ordinario decennale.." (quarto quesito);

"Si chiede alla Corte di cassazione di stabilire, tenuto conto della disciplina contenuta nell'art.2719 cc, artt.214 e 215 cpc, se sia ammissibile o meno disconoscere la conformità della fotocopia di un documento rispetto all'originale nell'atto introduttìvo di un giudizio, prima cioè che avvenga la produzione in quest'ultimo del documento stesso" (quinto quesito).

A norma dell'art.366 bis cpc, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto art. 366 bis (Cass. civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420). Il quesito di diritto deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197).

4.1.- In secondo luogo non risulta se e tramite quali atti le questioni prospettate nei motivi di ricorso siano state sollevate davanti al giudice di primo grado, considerato che esse non risultano in alcun modo discusse dalla sentenza impugnata; nè la ricorrente dichiara di avere prodotto in questa sede gli atti su cui il ricorso si fonda, indicando come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante; e da ultimo Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

Sotto entrambi i profili le censure vanno dichiarate inammissibili per difetto di specificità.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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    NEWS ITALIA E DAL MONDO Cassazione: riconosciuti i diritti di abitazione e di uso al coniuge superstite anche nell'ipotesi di successione legittima.

    14 Marzo 2013, 10:52am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    228083 1047752848357 3575 nPROPOSTO DA GIUSEPPE D'ALESSANDRO Cassazione S.U. sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013.

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 27/02/2013 n. 4847, hanno chiarito in via definitiva una questione, in materia di successione legittima o ab intestato, che sino ad oggi è stata oggetto di pronunce contrastanti: la spettanza o meno in favore del coniuge superstite del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, già previsti per la successione necessaria dall'art. 540 c.c., comma 2.

    La controversia che ha dato origine alla pronuncia in commento ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria: in particolare il de cuius, deceduto ab intestato, lascia un consistente patrimonio mobiliare ed immobiliare al coniuge superstite e alle due figlie: si instaura la causa di divisione e in tale sede, al momento di individuare e assegnare le quote ereditarie, sorge la questione se al coniuge superstite, in presenza di una successione legittima, spettino o meno i diritti di abitazione e di uso previsti e disciplinati, nel diverso ambito della successione necessaria, dall'art. 540 c.c comma 2, dal momento che tale disposizione non è richiamata espressamente dalle norme dettate in tema di successione legittima.

    Su tale questione sia il Tribunale che la Corte di Appello si pronunciano in senso negativo e pertanto, presentato ricorso avanti alla Corte di cassazione, trattandosi di questione di particolare importanza, essa viene assegnata alle Sezioni Unite.

    In particolare la Corte deve rispondere ad un duplice quesito: 1) se al coniuge superstite spetti nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso ex art. 540 c.c comma 2; 2) in caso di risposta affermativa, se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata spettante al coniuge ex artt. 581 e 582 c.c

    Sul primo quesito le Sezioni Unite si pronunciano in senso positivo, traendo spunto dalla stessa ratio che sottintende all'art. 540 c.c così come riformato dalla L. 19/05/1975n. 151: “ infatti, anche nella materia successoria il legislatore ha voluto realizzare una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale ma anche sotto quello etico e sentimentalesul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale e sconvolgere le sue abitudini di vita; la finalità dell'istituto, quindi, deve considerarsi valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima”

    Di conseguenza i diritti di abitazione e di uso trovano necessariamente applicazione anche alla successione legittima.

    Quanto al secondo quesito, in merito ai criteri i calcolo del valore della quota del coniuge superstite, la Corte accoglie l'orientamento secondo il quale tali diritti si configurano come prelegati “ex lege” e pertanto essi si cumulano alla quota spettante al coniuge così come stabilita dagli artt. 581 e 582 c.c: di conseguenza ai fini del calcolo occorre stralciare il loro valore capitale dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima.

    Di fatto non si deve tener conto dell'attribuzione al coniuge dei diritti summenzionati, mentre rimane compreso nell'asse ereditario il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

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    SEZIONE VARIE NEWS Stop The Slaughter Of Wolves in Michigan prima del suo inizio!

    14 Marzo 2013, 10:37am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    406759 584141881612477 523799944 n (1)PROPOSTO DA YVONNE ADRIAENS Per: Michigan Rappresentante Matt Huuki, DNR Presidente del Comitato, Michigan Dipartimento delle Risorse Naturali Direttore Un articolo e una domanda in materia di caccia al lupo: Con meno di 700 lupi in tutto l'arco di 96720 miglia quadrati, come si può sostenere che hanno bisogno di essere cacciato? Dopo 50 anni e milioni di dollari di soldi delle tasse pagatore e donazioni fatte per ripopolare i lupi, il Regno Michigan ...

     

    Stop The Slaughter Of Wolves in Michigan Before It Starts!
    To: Michigan Representative Matt Huuki, DNR Committee Chairperson, Michigan Department of Natural Resources Director

    An Article And A Request On The Matter Of Wolf Hunting:

    With less than 700 wolves across the span of 96,720 sq miles, how could anyone claim that they need to be hunted? After 50 years and millions of dollars of tax payer money and donations made to repopulate the wolves, the Michigan United...

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    SARDEGNA NEWS Saras: «Nessun danno dalle trivellazioni»

    14 Marzo 2013, 10:28am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it


     

     

     

     

     

     

     

    421449 341488462636967 1517554003 nINSERITO DA MARCELLA SOTGIA ORISTANO. Hanno lavorato in silenzio per mesi, dal giorno successivo alla decisione della Regione di chiedere una valutazione di impatto ambientale prima di dare un’ eventuale via libera al Progetto Eleonora. Hanno lavorato mentre si moltiplicavano gli interventi contro il loro piano, magari correggendo il tiro proprio sulla base di critiche e perplessità. Ieri mattina tecnici e dirigenti della Saras hanno illustrato le linee essenziali dello Studio di impatto ambientale, elemento indispensabile per richiedere l’autorizzazione alla realizzazione del pozzo esplorativo nelle campagne di Arborea. Si cercherà gas metano, anche se per ora sono arrivate solo polemiche. E una ostilità diffusa dalle popolazioni delle zone interessate. Giuseppe Citterio, direttore pianificazione e sviluppo industriale di Saras, ha lanciato messaggi tranquillizzanti agli oppositori: «Le conclusioni sono state tutte positive, cioè hanno evidenziato la sostanziale sostenibilità ambientale e la compatibilità col tessuto socio-economico del Progetto Eleonora». Lo studio, articolato in tre voluminosi tomi, è in realtà un insieme di studi singoli su particolari settori: pedoambientale, idrogelolgico, avifauna, flora, vegetazione e ecosistemi, archeologia, attività zootecniche e itticoltura, paesaggistico, salute pubblica. I contenuti, nel dettaglio, li conosceranno i tecnici della Regione, chiamati a decidere se la richiesta della Saras potrà essere accolta. Nella conferenza stampa di ieri mattina sono state fornite alcune informazioni sommarie e materiale illustrativo che spiega in modo semplice le intenzioni della Saras con il Progetto Eleonora. Innanzitutto la risposta ad alcuni dubbi del comitato che si oppone alle trivelle a Arborea. «Niente fracking»: la Saras, se otterrà le autorizzazioni, non utilizzera la temuta tecnica che prevede la fratturazione delle rocce per liberare il gas contenuto all’interno. Tecnica costosa e rischiosa per le conseguenze ancora non completamente note sull’ambiente. «Niente rischio di terremoti né di subsidenza (lo sprofondamento dei terreni). Niente rischio di inquinamento delle falde, grazie a una serie di sistemi isolanti, né di risalita di solforati (che peraltro i tecnici ritengono non siano presenti nel sottosuolo di Arborea), che verrebbero rilevati dai sensori, provocando la chiusura del pozzo». Le novità rispetto alla prima presentazione del progetto, fatta a Cagliari, sono soprattutto nel numero di pozzi (massimo cinque, tutti concentrati in una piazzola di 10mila metri quadri), nell’ipotesi di realizzare l’impianto di trattamento nell’area industriale (dove il metano arriverebbe attraverso un gasdotto), e nella disponibilità dell’azienda a incontri con gli enti locali, con le istituzioni e con il Comitato per il No al progetto Eleonora. «Non abbiamo nessuna intenzione di nascondere qualcosa».

    La Saras dice che questi «studi e analisi approfonditi di esperti e docenti universitari sardi dimostrano la compatibilità dell’impianto con il contesto ambientale e paesaggistico di Arborea». Lo studio di impatto ambientale rimane comunque uno studio di parte, commissionato e pagato dall’azienda. Sarà compito della Regione approfondire gli aspetti tecnici prima di rilasciare una eventuale autorizzazione per la trivellazione esplorativa. La Saras conta di avere una risposta in sei-sette mesi. Se ci sarà il via libera la fase di esplorazione durerà altri sei mesi, di cui 2 di perforazione. Costo?Dagli otto ai 10 milioni. Un investimento che la Saras conta di recuperare con lo sfruttamento del giacimento. Se ci sarà.

    DI ROBERTO PETRETTO LA NUOVA SARDEGNA

    @Petretto

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    SARDEGNA NEWS Omicidio Manca, il pm chiede l’ergastolo

    14 Marzo 2013, 10:25am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it


     

     

     

     

     

     

     

    421449 341488462636967 1517554003 nINSERITO DA MARCELLA SOTGIA  La pena massima: ergastolo. La richiesta del pm per Renzo Dekleva, il marito della bancaria di Martis, Lucia Manca, uccisa nel pomeriggio-sera del 6 luglio 201, il cui cadavere era stato occultato sotto una tomba di foglie ai piedi del cavalcavia di Cogollo di Cengio, dove i resti della donna vennero ritrovati solo il 6 ottobre. È accusato anche della falsa denuncia di scomparsa della moglie. Ergastolo, è la pesantissima richiesta di pena che il pubblico ministero Francesca Cupi ha fatto alla conclusione della sua requisitoria per il marito della bancaria di Martis residente da anni a Marcon, in Veneto, un rappresentante farmaceutico che diceva di essere medico, ma che non si era mai laureato (anche per questo è sotto processo), che aveva raccontato all’amante (che credeva fosse la sua nuova compagna di vita) di essersi separato dalla moglie e invece non era vero.

    «Un uomo che ha tenuto un atteggiamento meschino – ha sottolineato il pubblico ministero nella sua requisitoria – cercando di screditare la moglie, attribuendole relazioni e atteggiamenti irreali, come il fatto che fosse un’usuraia, lei che era una invece stimata bancaria».

    Nel processo indiziario per omicidio volontario aggravato - sui pochi resti ritrovati non è stato possibile ai medici legali individuare le cause certe della morte di Lucia Manca – il pm Francesca Crupi ha argomentato per due ore, partendo dai dati certi: «Il tracciato del cellulare di Dekleva la notte del 7 luglio, la sua impronta sullo scontrino dell’autostrada Venezia-Piovene Rocchetta, la saliva di Lucia nel portabagagli dell’auto del marito, la lesione vertebrale perimortale compatibile con la compressione durante l’aggressione o comunque nello spingere il corpo nel bagagliaio, sono elementi che provano la responsabilità di Dekleva nella soppressione del cadavere. Perché mai un marito avrebbe dovuto nascondere il cadavere della moglie, vestita con abiti da casa, in piena notte se non l’avesse uccisa? Lui voleva separarsi, ma voleva i suoi soldi: quando ha avuto la certezza che Lucia l’avrebbe lasciato portandosi via tutto, l’ha uccisa».

    Il pm ha ricordato come davanti a un quadro probatorio concorde, anche in assenza di una causa certa di morte, la giurisprudenza riconosce la condanna per omicidio.

    L’udienza a tratti è stata molto tesa. Renzo Dekleva ha accompagnato la requisitoria con continui borbottii di disapprovazione e commenti a mezza voce, venendo spesso ripreso dal giudice delle udienze preliminari Marcella Paccagnella: «Se ha qualcosa da dire, potrà fare dichiarazioni al termine dell’intervento del pm. Ora deve tacere».

    Poi, lo scatto di rabbia. Quando l’avvocato di parte civile Antonio Bondi - che rappresenta la famiglia Manca con la collega Gabriela Giunzioni - l’ha chiamato «l’assassino di Lucia», Dekleva è scattato in piedi, rivolgendosi con il corpo verso l’avvocato, venendo subito afferrato per le spalle e fatto nuovamente sedere dagli agenti penitenziari.

    «Lucia Manca è stata uccisa dal marito Renzo Dekleva due volte – hanno ribadito gli avvocati Bondi e Giunzioni nei loro interventi – la prima nella carne e la seconda nella dignità, per la costante diffamazione e le affermazioni meschine di discredito finite nelle intercettazioni mentre era stata data per scomparsa».

    A termine dell’udienza Renzo Dekleva ha fatto una sua criptica dichiarazione ufficiale: «Non sono d’accordo con quanto è stato detto in aula. I miei avvocati hanno raccolto elementi probatori che presenteranno alla prossima udienza e non su come è morta Lucia, ma su altri elementi». Appuntamento all’11 aprile per le arringhe della difesa, poi il 12 le repliche e la sentenza.

    DI ROBERTA DE ROSSI LA NUOVA SARDEGNA

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