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NEWS ITALIA E DAL MONDO EQUITALIA: IPOTECA INVALIDA SE L’AVVISO NON CONTIENE MODALITÀ PER IMPUGNARE

14 Marzo 2013, 10:55am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

228083 1047752848357 3575 nINSERITO DA GIUSEPPE D'ALESSANDRO Ai fini di una iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.77, grava sull’EQUITALIA l'obbligo di comunicare al contribuente, con l'avviso dell'iscrizione, il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.

Ad affermare ciò è stata la Corte di Cassazione, terza sezione civile con sentenza del 26/02/2013, n.4777 ove ha precisato che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.

E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite anche al fine di consentire all'esecutato di far valere le sue ragioni e tanto a maggior ragione che tale adempimento è di agevole esecuzione e poco costoso per l'amministrazione.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la Legge n.241 del 1990, art. 3, comma 4, la quale prevede che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere".

Anche agli atti dell’esattore si applicano le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20639/2008 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA
- RICORRENTE -

contro

C.M.
- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza n. 769/2008 del GIUDICE DI PACE di BARRA, depositata il 22/02/2008, R.G.N.             8089/2007      ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. ha proposto opposizione ai sensi dell'art.617 cpc, davanti al Giudice di pace di Barra (NA), alla procedura esecutiva promossa a suo carico dalla spa EQUITALIA per la riscossione di tributi per l'importo complessivo di Euro 2.551,99, di cui a varie cartelle esattoriali.

L'opponente ha denunciato l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sui suoi beni immobili: iscrizione di cui ha avuto notizia il 12 novembre 2007.

La convenuta ha resistito, eccependo fra l'altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza 12-22 febbraio 2008 n.769, notificata il 19 giugno 2008, il Giudice di pace, ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato nulla l'iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione, e ha disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali.

Con atto notificato il 5 agosto 2008 EQUITALIA propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l'intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente corretta la qualificazione dell'oggetto della sentenza impugnata, che la ricorrente assume doversi considerare di opposizione all'esecuzione, in virtù del principio dell'apparenza, poiché così il Giudice di pace avrebbe qualificato la domanda dell'opponente.

Va rilevato al contrario che il Giudice di pace, nel decidere sulla competenza territoriale, ha affermato che il procedimento proposto è di opposizione agli atti esecutivi (p. 2 della sentenza, ultima riga); qualificazione che è del resto conforme alla natura delle eccezioni sollevate dall'opponente, che attengono ad irregolarità dell'atto di iscrizione ipotecaria ed all'omessa od irrituale notifica delle cartelle esattoriali.

Si tratta, pertanto, sia in assoluto, sia in relazione al principio dell'apparenza, di sentenza emessa in tema di opposizione agli atti esecutivi.

La questione è stata posta dal ricorrente al fine di dimostrare l'ammissibilità del ricorso, ma è comunque irrilevante, poiché sia in tema di opposizione all'esecuzione, sia in tema di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che decide il procedimento è inappellabile in base al regime applicabile alla controversia (art. 616 cpc, come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14: cfr. Cass. civ. 29 maggio 2008 n. 14179).

2.- Con il PRIMO MOTIVO Equitalia assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato la L. n. 241 del 1990, art.3, comma 4, all'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.77, circa l'obbligo di comunicare al contribuente, con l'avviso dell'iscrizione, il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla.

La norma sarebbe da ritenere inapplicabile alla riscossione esattoriale, poiché la legge pone il contribuente in posizione di subordinazione all'amministrazione finanziaria, in vista dell'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale (favor fisci).

Donde la necessità di assoggettare la procedura ad una disciplina speciale e semplificata.

2.1.- Il motivo non è fondato, e ne è anche dubbia l'ammissibilità, considerata la genericità e l'astrattezza del quesito formulato ai sensi dell'art.366 bis cpc.

La L. 7 agosto 1990, n. 241, detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.

Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite;

sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di comunicare all'interessato - unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, cit. al caso di specie.

3.- Con il SECONDO MOTIVO LA ricorrente impugna la sentenza del GdP nella parte in cui ha ritenuto applicabili all'iscrizione ipotecaria esattoriale il D.P.R. n. 602 del 1973, artt.50 e 76.

Assume che l'iscrizione di ipoteca non è atto di esecuzione e pertanto non è soggetta alla preventiva notificazione degli avvisi di cui all'art.50, comma 2, e neppure ne è preclusa l'iscrizione per i crediti di valore inferiore ad Euro 8.000,00 di cui all'art.76, avendo essa il solo scopo di precostituire una garanzia del credito.

3.1.- Il motivo è in parte non fondato ed in parte ininfluente.

La Corte di cassazione a sezioni unite ha ripetutamente affermato che l'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest'ultima dall'art. 76 del medesimo D.P.R., come da ultimo modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. in L. n. 248 del 2005. L'ipoteca non può quindi essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro (Cass. civ. S.U. 22 febbraio 2010 n. 4077; Cass. civ. S.U. 12 aprile 2012 n. 5771).

Tanto basta a giustificare il disposto della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato invalida l'iscrizione ipotecaria, anche indipendentemente dalla mancata notificazione di cui all'art. 50, comma 2, cit..

Le ulteriori censure risultano quindi ininfluenti.

4.- Il TERZO, il QUARTO ed il QUINTO MOTIVO sono inammissibili sia per l'inidonea formulazione dei quesiti di diritto, sia per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366 cpc, n.6.

I quesiti sono così formulati:

"Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi circa le formalità necessarìe al perfezionamento della notifica degli atti destinati al contribuente di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), ed in particolar modo di sancire la necessità o meno dell'invio al destinatario dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale a mezzo di raccomandata a/r al fine del perfezionamento di questa modalità di notifica" (terzo quesito);

"Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi in ordine alla circostanza per la quale, in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, questa assuma i caratteri del titolo esecutivo incontrovertibile, ciò determinando, in base all'art. 2953 c.c., la trasformazione del termine eventualmente breve di prescrizione...in quello ordinario decennale.." (quarto quesito);

"Si chiede alla Corte di cassazione di stabilire, tenuto conto della disciplina contenuta nell'art.2719 cc, artt.214 e 215 cpc, se sia ammissibile o meno disconoscere la conformità della fotocopia di un documento rispetto all'originale nell'atto introduttìvo di un giudizio, prima cioè che avvenga la produzione in quest'ultimo del documento stesso" (quinto quesito).

A norma dell'art.366 bis cpc, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto art. 366 bis (Cass. civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420). Il quesito di diritto deve comprendere l'indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197).

4.1.- In secondo luogo non risulta se e tramite quali atti le questioni prospettate nei motivi di ricorso siano state sollevate davanti al giudice di primo grado, considerato che esse non risultano in alcun modo discusse dalla sentenza impugnata; nè la ricorrente dichiara di avere prodotto in questa sede gli atti su cui il ricorso si fonda, indicando come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav., 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante; e da ultimo Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

Sotto entrambi i profili le censure vanno dichiarate inammissibili per difetto di specificità.

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

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    NEWS ITALIA E DAL MONDO Cassazione: riconosciuti i diritti di abitazione e di uso al coniuge superstite anche nell'ipotesi di successione legittima.

    14 Marzo 2013, 10:52am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    228083 1047752848357 3575 nPROPOSTO DA GIUSEPPE D'ALESSANDRO Cassazione S.U. sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013.

    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 27/02/2013 n. 4847, hanno chiarito in via definitiva una questione, in materia di successione legittima o ab intestato, che sino ad oggi è stata oggetto di pronunce contrastanti: la spettanza o meno in favore del coniuge superstite del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, già previsti per la successione necessaria dall'art. 540 c.c., comma 2.

    La controversia che ha dato origine alla pronuncia in commento ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria: in particolare il de cuius, deceduto ab intestato, lascia un consistente patrimonio mobiliare ed immobiliare al coniuge superstite e alle due figlie: si instaura la causa di divisione e in tale sede, al momento di individuare e assegnare le quote ereditarie, sorge la questione se al coniuge superstite, in presenza di una successione legittima, spettino o meno i diritti di abitazione e di uso previsti e disciplinati, nel diverso ambito della successione necessaria, dall'art. 540 c.c comma 2, dal momento che tale disposizione non è richiamata espressamente dalle norme dettate in tema di successione legittima.

    Su tale questione sia il Tribunale che la Corte di Appello si pronunciano in senso negativo e pertanto, presentato ricorso avanti alla Corte di cassazione, trattandosi di questione di particolare importanza, essa viene assegnata alle Sezioni Unite.

    In particolare la Corte deve rispondere ad un duplice quesito: 1) se al coniuge superstite spetti nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso ex art. 540 c.c comma 2; 2) in caso di risposta affermativa, se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata spettante al coniuge ex artt. 581 e 582 c.c

    Sul primo quesito le Sezioni Unite si pronunciano in senso positivo, traendo spunto dalla stessa ratio che sottintende all'art. 540 c.c così come riformato dalla L. 19/05/1975n. 151: “ infatti, anche nella materia successoria il legislatore ha voluto realizzare una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale ma anche sotto quello etico e sentimentalesul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale e sconvolgere le sue abitudini di vita; la finalità dell'istituto, quindi, deve considerarsi valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima”

    Di conseguenza i diritti di abitazione e di uso trovano necessariamente applicazione anche alla successione legittima.

    Quanto al secondo quesito, in merito ai criteri i calcolo del valore della quota del coniuge superstite, la Corte accoglie l'orientamento secondo il quale tali diritti si configurano come prelegati “ex lege” e pertanto essi si cumulano alla quota spettante al coniuge così come stabilita dagli artt. 581 e 582 c.c: di conseguenza ai fini del calcolo occorre stralciare il loro valore capitale dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima.

    Di fatto non si deve tener conto dell'attribuzione al coniuge dei diritti summenzionati, mentre rimane compreso nell'asse ereditario il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

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    SEZIONE VARIE NEWS Stop The Slaughter Of Wolves in Michigan prima del suo inizio!

    14 Marzo 2013, 10:37am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    406759 584141881612477 523799944 n (1)PROPOSTO DA YVONNE ADRIAENS Per: Michigan Rappresentante Matt Huuki, DNR Presidente del Comitato, Michigan Dipartimento delle Risorse Naturali Direttore Un articolo e una domanda in materia di caccia al lupo: Con meno di 700 lupi in tutto l'arco di 96720 miglia quadrati, come si può sostenere che hanno bisogno di essere cacciato? Dopo 50 anni e milioni di dollari di soldi delle tasse pagatore e donazioni fatte per ripopolare i lupi, il Regno Michigan ...

     

    Stop The Slaughter Of Wolves in Michigan Before It Starts!
    To: Michigan Representative Matt Huuki, DNR Committee Chairperson, Michigan Department of Natural Resources Director

    An Article And A Request On The Matter Of Wolf Hunting:

    With less than 700 wolves across the span of 96,720 sq miles, how could anyone claim that they need to be hunted? After 50 years and millions of dollars of tax payer money and donations made to repopulate the wolves, the Michigan United...

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    CONCORDIA SULLA SECCHIA E MODENA NEWS Confermato ergastolo per Moradini

    14 Marzo 2013, 10:35am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    PROPOSTO DA BARBARA PAPPACODA Confermato, in appello, l'ergastolo per Fabrizio Morandi, il 35enne di San Felice, per l'omicidio di due cittadini albanesi ed entrambi cuochi in due ristoranti di Modena. Il delitto avvenne il 22 settembre del 2009 a Caselle di Crevalcore, ma i corpi dei due albanesi vennero ritrovati un paio di settimane dopo a bordo di una Fiat Uno finita in un canale pieno d'acqua. Secondo l'accusa il modenese, titolare di una cooperativa di facchinaggio a Spilamberto, era complice delle vittime nella gestione di un traffico di cocaina. Il movente del delitto sarebbe un debito legato a una partita di cocaina, che l'omicida non era riuscito a saldare perché oberato dai debiti.

    TRC TELEMODENA

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    CONCORDIA SULLA SECCHIA E MODENA NEWS Pavullo, no a chiusura tribunale

    14 Marzo 2013, 10:32am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    427051 2854280434980 147811775 nPROPOSTO DA BARBARA PAPPACODA Gli avvocati e gli operatori di giustizia di Pavullo hanno presentato ricorso contro la chiusura della sede distaccata in montagna del tribunale. Il portavoce Fausto Gianelli spiega che l'accorpamento non solo non migliorerà i servizi per i cittadini, ma sarà un costo per la collettività, perchè sarà necessario trovare nuovi spazi. Sulla richiesta di sospensione del provvedimento il Tar deciderà il 4 aprile.

    TRC TELEMODENA

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    SARDEGNA NEWS Saras: «Nessun danno dalle trivellazioni»

    14 Marzo 2013, 10:28am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it


     

     

     

     

     

     

     

    421449 341488462636967 1517554003 nINSERITO DA MARCELLA SOTGIA ORISTANO. Hanno lavorato in silenzio per mesi, dal giorno successivo alla decisione della Regione di chiedere una valutazione di impatto ambientale prima di dare un’ eventuale via libera al Progetto Eleonora. Hanno lavorato mentre si moltiplicavano gli interventi contro il loro piano, magari correggendo il tiro proprio sulla base di critiche e perplessità. Ieri mattina tecnici e dirigenti della Saras hanno illustrato le linee essenziali dello Studio di impatto ambientale, elemento indispensabile per richiedere l’autorizzazione alla realizzazione del pozzo esplorativo nelle campagne di Arborea. Si cercherà gas metano, anche se per ora sono arrivate solo polemiche. E una ostilità diffusa dalle popolazioni delle zone interessate. Giuseppe Citterio, direttore pianificazione e sviluppo industriale di Saras, ha lanciato messaggi tranquillizzanti agli oppositori: «Le conclusioni sono state tutte positive, cioè hanno evidenziato la sostanziale sostenibilità ambientale e la compatibilità col tessuto socio-economico del Progetto Eleonora». Lo studio, articolato in tre voluminosi tomi, è in realtà un insieme di studi singoli su particolari settori: pedoambientale, idrogelolgico, avifauna, flora, vegetazione e ecosistemi, archeologia, attività zootecniche e itticoltura, paesaggistico, salute pubblica. I contenuti, nel dettaglio, li conosceranno i tecnici della Regione, chiamati a decidere se la richiesta della Saras potrà essere accolta. Nella conferenza stampa di ieri mattina sono state fornite alcune informazioni sommarie e materiale illustrativo che spiega in modo semplice le intenzioni della Saras con il Progetto Eleonora. Innanzitutto la risposta ad alcuni dubbi del comitato che si oppone alle trivelle a Arborea. «Niente fracking»: la Saras, se otterrà le autorizzazioni, non utilizzera la temuta tecnica che prevede la fratturazione delle rocce per liberare il gas contenuto all’interno. Tecnica costosa e rischiosa per le conseguenze ancora non completamente note sull’ambiente. «Niente rischio di terremoti né di subsidenza (lo sprofondamento dei terreni). Niente rischio di inquinamento delle falde, grazie a una serie di sistemi isolanti, né di risalita di solforati (che peraltro i tecnici ritengono non siano presenti nel sottosuolo di Arborea), che verrebbero rilevati dai sensori, provocando la chiusura del pozzo». Le novità rispetto alla prima presentazione del progetto, fatta a Cagliari, sono soprattutto nel numero di pozzi (massimo cinque, tutti concentrati in una piazzola di 10mila metri quadri), nell’ipotesi di realizzare l’impianto di trattamento nell’area industriale (dove il metano arriverebbe attraverso un gasdotto), e nella disponibilità dell’azienda a incontri con gli enti locali, con le istituzioni e con il Comitato per il No al progetto Eleonora. «Non abbiamo nessuna intenzione di nascondere qualcosa».

    La Saras dice che questi «studi e analisi approfonditi di esperti e docenti universitari sardi dimostrano la compatibilità dell’impianto con il contesto ambientale e paesaggistico di Arborea». Lo studio di impatto ambientale rimane comunque uno studio di parte, commissionato e pagato dall’azienda. Sarà compito della Regione approfondire gli aspetti tecnici prima di rilasciare una eventuale autorizzazione per la trivellazione esplorativa. La Saras conta di avere una risposta in sei-sette mesi. Se ci sarà il via libera la fase di esplorazione durerà altri sei mesi, di cui 2 di perforazione. Costo?Dagli otto ai 10 milioni. Un investimento che la Saras conta di recuperare con lo sfruttamento del giacimento. Se ci sarà.

    DI ROBERTO PETRETTO LA NUOVA SARDEGNA

    @Petretto

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    SARDEGNA NEWS Omicidio Manca, il pm chiede l’ergastolo

    14 Marzo 2013, 10:25am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it


     

     

     

     

     

     

     

    421449 341488462636967 1517554003 nINSERITO DA MARCELLA SOTGIA  La pena massima: ergastolo. La richiesta del pm per Renzo Dekleva, il marito della bancaria di Martis, Lucia Manca, uccisa nel pomeriggio-sera del 6 luglio 201, il cui cadavere era stato occultato sotto una tomba di foglie ai piedi del cavalcavia di Cogollo di Cengio, dove i resti della donna vennero ritrovati solo il 6 ottobre. È accusato anche della falsa denuncia di scomparsa della moglie. Ergastolo, è la pesantissima richiesta di pena che il pubblico ministero Francesca Cupi ha fatto alla conclusione della sua requisitoria per il marito della bancaria di Martis residente da anni a Marcon, in Veneto, un rappresentante farmaceutico che diceva di essere medico, ma che non si era mai laureato (anche per questo è sotto processo), che aveva raccontato all’amante (che credeva fosse la sua nuova compagna di vita) di essersi separato dalla moglie e invece non era vero.

    «Un uomo che ha tenuto un atteggiamento meschino – ha sottolineato il pubblico ministero nella sua requisitoria – cercando di screditare la moglie, attribuendole relazioni e atteggiamenti irreali, come il fatto che fosse un’usuraia, lei che era una invece stimata bancaria».

    Nel processo indiziario per omicidio volontario aggravato - sui pochi resti ritrovati non è stato possibile ai medici legali individuare le cause certe della morte di Lucia Manca – il pm Francesca Crupi ha argomentato per due ore, partendo dai dati certi: «Il tracciato del cellulare di Dekleva la notte del 7 luglio, la sua impronta sullo scontrino dell’autostrada Venezia-Piovene Rocchetta, la saliva di Lucia nel portabagagli dell’auto del marito, la lesione vertebrale perimortale compatibile con la compressione durante l’aggressione o comunque nello spingere il corpo nel bagagliaio, sono elementi che provano la responsabilità di Dekleva nella soppressione del cadavere. Perché mai un marito avrebbe dovuto nascondere il cadavere della moglie, vestita con abiti da casa, in piena notte se non l’avesse uccisa? Lui voleva separarsi, ma voleva i suoi soldi: quando ha avuto la certezza che Lucia l’avrebbe lasciato portandosi via tutto, l’ha uccisa».

    Il pm ha ricordato come davanti a un quadro probatorio concorde, anche in assenza di una causa certa di morte, la giurisprudenza riconosce la condanna per omicidio.

    L’udienza a tratti è stata molto tesa. Renzo Dekleva ha accompagnato la requisitoria con continui borbottii di disapprovazione e commenti a mezza voce, venendo spesso ripreso dal giudice delle udienze preliminari Marcella Paccagnella: «Se ha qualcosa da dire, potrà fare dichiarazioni al termine dell’intervento del pm. Ora deve tacere».

    Poi, lo scatto di rabbia. Quando l’avvocato di parte civile Antonio Bondi - che rappresenta la famiglia Manca con la collega Gabriela Giunzioni - l’ha chiamato «l’assassino di Lucia», Dekleva è scattato in piedi, rivolgendosi con il corpo verso l’avvocato, venendo subito afferrato per le spalle e fatto nuovamente sedere dagli agenti penitenziari.

    «Lucia Manca è stata uccisa dal marito Renzo Dekleva due volte – hanno ribadito gli avvocati Bondi e Giunzioni nei loro interventi – la prima nella carne e la seconda nella dignità, per la costante diffamazione e le affermazioni meschine di discredito finite nelle intercettazioni mentre era stata data per scomparsa».

    A termine dell’udienza Renzo Dekleva ha fatto una sua criptica dichiarazione ufficiale: «Non sono d’accordo con quanto è stato detto in aula. I miei avvocati hanno raccolto elementi probatori che presenteranno alla prossima udienza e non su come è morta Lucia, ma su altri elementi». Appuntamento all’11 aprile per le arringhe della difesa, poi il 12 le repliche e la sentenza.

    DI ROBERTA DE ROSSI LA NUOVA SARDEGNA

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    CAMPANIA NEWS Corsa a sindaco di Ottaviano: Crescenzo Guastaferro è il terzo candidato alla poltrona di primo cittadino

    14 Marzo 2013, 10:21am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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    372468 100002589730892 1334919553 nINSERITO DA CARMELA MALAFRONTE OTTAVIANO -Arriva il terzo candidato a sindaco per le amministrative di maggio. Si chiama Crescenzo Guastaferro. Ha 36 anni ed un fiume di idee e buona volontà, per costruire il cambiamento in città. Non si fa troppi problemi nel puntare il dito contro i suoi avversari politici. Di Luca Capasso e Andrea Nocerino dice "sono professionisti ma nessun volto nuovo, si promuovono come tali ma dietro hanno la politica vecchia che ha distrutto il nostro paese". Si presenterà con il Partito popolare campano e con due civiche come lui stesso spiega "ci muoviamo nell´area centrista ma non ci interessano al momento i partiti, siamo un gruppo nuovo e con il quale non ci interessa per nulla seguire le orme die nostri avi che in questa città hanno consegnato solo fallimenti". Alle elezioni del 2009 il suo partito conseguì 754 voti "l´ex sindaco Mario Iervolino indicò il mio nome come assessore alle politiche sociali ma poi nonostante l´impegno e il risultato eccellente non è stato leale". Tra gli obiettivi del suo programma proprio quelli nella sfera sociale: giovani, anziani e vibilità. "Garantire i servizi principali come quelli di marciapiedi, strade - continua Guastaferro - è il primo passo, quello che invece dimenticano tutti. La candidatura di Crescenzo parte dal social network Facebook conquistanto oltre 1600 preferenze ed in poco tempo rimbalza dai blog sino ai salotti politici. "Da sempre abbiamo portato avanti tante battaglie per salvaguardare i diritti del personale della scuola nel sindacato autonomo Cnitp di cui sono il Presidente . Dieci anni - conclude - spesi per salvaguardare non solo i diritti del personale della scuola, ma anche i cittadini, il mio impegno nel sociale mi permetterà di essere un sindaco che parla con i cittadini , li ascolta e risolve i loro problemi, un sindaco aperto alle innovazioni, che sa rendere più facili e veloci le risposte dell´amministrazione alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici, un sindaco che ha a cuore la crescita sociale ed economica di Ottaviano". "E´ necessaria, - conclude - una riqualificazione urbana, territoriale e ambientale da realizzare lastricando interamente strade e marciapiedi, e illuminando adeguatamente non solo il centro del paese, ma soprattutto le zone periferiche di Ottaviano. Il passo successivo sarà quello della riduzione, di almeno il 50%, dei parcheggi a pagamento, e della creazione di parcheggi ad ore gratuiti, oltre all´aumento di quelli per i disabili. Ottaviano dovrà essere dotato di parchi giochi, percorsi podistici che possano favorire i cittadini nella pratica sportiva in totale sicurezza".

    METROPOLIS 14/03/2013

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    CAMPANIA NEWS La camorra minaccia Metropolis. Busta con proiettili per «fermare» 40 giornalisti

    14 Marzo 2013, 10:16am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    http://www.metropolisweb.it/Public/Cache/prima[1]_Public_Notizie_270_470_3.jpg

    372468 100002589730892 1334919553 nINSERITO DA CARMELA MALAFRONTE Due proiettili calibro 7.65 chiusi dentro una busta gialla affrancata e affidata alle Poste Italiane. E’ il messaggio intimidatorio che la camorra ha spedito al quotidiano Metropolis. L’ennesimo. Nella busta consegnata ieri mattina alla segreteria di redazione, oltre al piombo la camorra ha inserito un messaggio. L’ha stampato su un foglio A4 sperando di zittire i giornalisti e di fermare i servizi scomodi che raccontano degli affari criminali e degli interessi dei boss delle province di Napoli e Salerno. Poche righe. Sgrammaticate e cariche di insulti e minacce. Sono indirizzate al direttore di Metropolis Tv, Giovanni Taranto, e si riferiscono ai contenuti della prima edizione della trasmissione televisiva dal titolo «Cosa loro». Un viaggio dentro la camorra dell’area vesuviana da Castellammare a Ercolano, passando per Torre Annunziata e Torre del Greco. Dieci puntate inserite ogni venerdì in prima serata nel palinsesto invernale. Le intimidazioni contenute nel messaggio della camorra sono rivolte anche alle istituzioni intervenute negli studi di Metropolis durante le registrazioni. Giudici, pubblici ministeri dell’Antimafia, ufficiali e dirigenti delle forze dell’ordine e giornalisti che hanno raccontato la loro vita in prima linea contro la camorra. Non è il primo avvertimento che le organizzazioni criminali inviano a Metropolis e ai suoi giornalisti in trincea, impegnati a raccontare un territorio di emergenze. L’ultimo caso eclatante risale alla fine dello scorso anno quando il clan D’Alessandro piombò nelle edicole di Castellammare vietando la vendita del quotidiano che aveva pubblicato la notizia del pentimento del killer Salvatore Belviso imputato nel processo per l’omicidio del consigliere comunale del Pd, Luigi Tommasino.

    METROPOLIS

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    NEWS ITALIA E DAL MONDO Prima visita del Papa a Santa Maria Maggiore Ai confessori: «Siate misericordiosi»

    14 Marzo 2013, 10:11am

    Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

    http://images.roma.corriereobjects.it/media/foto/2013/03/14/pap2_big2.jpg

    546841 107877906011914 428595964 nPROPOSTO DA CINZIA FABBRINI Francesco è andato come promesso a ringraziare la Madonna. Al suo arrivo entusiasmo tra studenti e cittadini romani. Sicuramente è mattiniero. Papa Francesco è arrivato pochi minuti dopo le 8 a Santa Maria Maggiore, una delle principali basiliche della capitale per ringraziare la Madonna. Ma la sua visita è anche la prima in una chiesa romana da vescovo di Roma.

    PREGHIERA - Con il Papa c'erano il prefetto della Casa Pontificia, monsignor George Gaenswein, e il vice prefetto della Casa Pontificia, Leonardo Sapienza. Visita molto breve, rappresentata esclusivamente dal raccoglimento di Papa Francesco in preghiera davanti all'Altare della Vergine. Rivolgendosi poi ai confessori Papa Francesco ha detto: «Siate misericordiosi, le anime hanno bisogno della vostra misericordia».

    ENTUSIASMO - La prima visita del nuovo Pontefice in una chiesa romana ha provocato entusiasmo tra la folla. Ragazzi e ragazze che si accingevano a varcare il portone di ingresso del liceo classico Albertelli, non appena resisi conto della ressa di fotografi e operatori televisivi e della presenza quindi di forze dell'ordine hanno capito che c'era il Papa in Basilica e rapidamente si sono spostati dalla scuola per raggiungere l'ingresso laterale della Basilica. Dalle finestre delle abitazioni circostanti gente anch'essa sorpresa dal clamore vive questo momento particolare, mentre il traffico nella zona - già di per sè intenso perchè in prossimità della stazione Termini - si è fatto ancora più caotico.

    CORRIERE DELLA SERA

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