DI MORENA MOTTA Fatturazioni sempre più rispondenti ai consumi effettivi di acqua grazie a nuovi obblighi di lettura, con almeno due tentativi all’anno; nuove modalità e garanzie per incentivare l’autolettura, comunicabile via telefono, web-chat o sms; obbligo di garantire l’installazione e il corretto funzionamento dei contatori, conservazione dei dati di misura per 5 anni perché si possano utilizzare per le verifiche.
Nel dettaglio, nel caso di utenti, famiglie o condomini, con consumi medi annui fino a 3.000 mc i gestori dovranno effettuare almeno 2 tentativi di lettura all’anno, distanziati almeno 150 giorni solari l’uno dall’altro; oltre i 3.000 mc l’obbligo diventa di almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni.
Per le nuove attivazioni dovrà essere effettuato un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di inizio della fornitura.
Sarà obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.
Sono le principali novità introdotte dall’Autorità per l'Energia con la delibera 218/2016/R/idr che, da luglio 2016 per le fasi preparatorie e piena operatività da gennaio 2017, introduce una disciplina uniforme a livello nazionale per garantire più certezza nella determinazione dei consumi di acqua ai fini della fatturazione, promuovendo anche l’utilizzo efficiente della risorsa idrica, per la riduzione degli sprechi e una maggiore consapevolezza nelle scelte di consumo.
Le novità si inseriscono nel percorso avviato nel 2012 con la prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, con cui l’Autorità ha definito le informazioni minime da evidenziare in bolletta, anche in merito alle modalità di rilevazione dei consumi e messa a disposizione del consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili.