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SEZIONE SICILIA NEWS VALLEVERDE CATANIA Geloso incendia casa ex moglie,arrestato VIDEO

24 Agosto 2013, 08:10am

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it



 
Geloso incendia casa ex moglie,arrestatoINSERITO DA MICHELE PAPPACODA VALVERDE (CATANIA),  - Un uomo di 60 anni, G.G., la notte scorsa a Valverde (Catania), avrebbe dato fuoco, dopo aver versato del liquido infiammabile, all'abitazione della ex moglie, procurando ustioni non gravi al nuovo compagno della donna. L'uomo, arrestato dai carabinieri, non sopportava il fatto che l'ex moglie avesse un altro uomo. In quel momento nell'abitazione c'erano la donna, i suoi tre figli, e il nuovo compagno, della cui presenza l'autore del gesto non si sarebbe accorto.
VIDEO DI MICHELE PAPPACODA

ANSA

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SEZIONE SICILIA NEWS A Ragusa politici e medici "creavano" falsi invalidi

24 Agosto 2013, 07:29am

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

guardia finanza tmnews 480

INSERITO DA www.mikivettica.net La guardia di Finanza di Ragusa ha scoperto un giro di falsi invalidi riconosciuti grazie anche a due politici e a medici. Sono 197 le persone, tra falsi invalidi, medici e politici, segnalati gialle al procuratore della Repubblica di Modica, Francesco Puleio, per un danno erariale complessivo di circa 1 milione di euro. Gli investigatori, studiando centinaia di cartelle cliniche insieme a un perito medico e con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno scoperto che le invalidità riconosciute dalle commissioni mediche ragusane erano spesso artificiosamente aggravate a seguito della segnalazione da parte di esponenti politici. I finanzieri parlano di politici locali e degli allora parlamentari regionali Riccardo Minardo, esponente dell'Mpa, ed Innocenzo Leontini, del Pdl. E i medici. che spesso si proponevano in prima persona o suggerivano propri familiari per ricoprire i prestigiosi e lucrosi incarichi, poi ringraziavano e si dichiaravano a totale disposizione del loro sponsor. Le segreterie dei due politici, sempre secondo la Finanza, raccoglievano le richieste di aiuto del proprio elettorato spingevano i medici compiacenti a riconoscere invalidità inesistenti o percentuali d'infermità più alte di quelle reali, permettendo ai falsi invalidi di godere benefici sociali ed economici non dovuti. Tali indebiti riconoscimenti permettevano, infatti, di ottenere ex novo o di veder aumentare l'importo degli assegni mensili erogati dall'Inps, nonché di usufruire di servizi pubblici in esenzione, posti di lavoro riservati alle categorie protette, di ottenere agevolazioni ai fini assistenziali da parte dei propri familiari. Ora 74 medici e dipendenti dell'azienda sanitaria, nonché nove tra politici e personale di segreteria, devono rispondere del reato di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico, mentre i 114 falsi invalidi devono rispondere di concorso in truffa aggravata, risarcire il milione di euro fino ad oggi indebitamente percepito e dovranno passare una nuova e più attenta visita medica per appurare le loro reali condizioni di salute, vedendosi comunque bloccati i pagamenti delle indennità da parte dell'Istituto Previdenziale.

FONTE di G. Caruso  L'UNITà

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NEWS ITALIA E DAL MONDO Cassazione: si alle telecamere condominiali

24 Agosto 2013, 07:24am

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

INSERITO DA www.mikivettica.net La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il condomino, in via d'urgenza, puó decidere di installare nel parcheggio condominiale una telecamera per scoraggiare furti, danneggiamenti e altri atti di vandalismo.


 

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 71 del 3 Gennaio 2013

 Svolgimento del processo

L’A. - Associazione (…) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro del 6 ottobre 2005, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dall’avv. C.F. , la ricorrente era stata condannata al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 241,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alle spese di lite, a titolo di quota di rimborso di spese anticipate dal C. quale condomino, per l’installazione, in via d’urgenza, di una telecamera a circuito chiuso con video-registratore semestrale, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento, ulteriori rispetto a quelle denunciate al Questore di Catanzaro da alcuni condomini in data 3 giugno 2004. C.F. ha resistito con controricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. - inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (6 ottobre 2005), pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, quattro quesiti di diritto

2. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1134 cod. civ. la ricorrente assume che, alla luce della disposizione di cui all’art. 1134 cod. civ., nel nostro ordinamento vige il principio che, in tema di condominio, le spese relative alle parti comuni devono essere autorizzate dall’assemblea o dall’amministratore e, in mancanza di dette autorizzazioni, la spesa sostenuta dal singolo condomino non può essere rimborsata, salvo si tratti di spesa urgente; affinché la spesa abbia i caratteri dell’urgenza ex art. 1134 cod. civ. e affinché, quindi, ne possa essere richiesto il rimborso e necessario che non vi sia il tempo necessario per far deliberare l’assemblea; nella specie il C. avrebbe sostenuto la spesa in parola, non necessaria, non urgente né pertinente, senza aver dimostrato l’impossibilità che sulla stessa decidesse l’assemblea, essendovi, peraltro, il tempo a ciò necessario né ostandovi la mancanza di un amministratore del condominio, in quanto ben avrebbe potuto il C. convocare l’assemblea ex art. 66 disp. att. cod. civ.; il C. autonomamente avrebbe deciso di sostenere la spesa de qua installando una illecita e illegittima telecamera, in tal modo esautorando l’assemblea e impedendo alla stessa di discutere e valutare la questione; la spesa affrontata non avrebbe alcuna pertinenza logica e diretta con i presunti danneggiamenti; con la installazione della telecamera il C. procederebbe, senza alcuna preventiva autorizzazione del Garante e senza il consenso dei soggetti, le cui immagini e i cui dati vengono trattati, alla raccolta, alla visione e al controllo delle persone - tra cui il presidente, i dipendenti e gli associati dell’associazione ricorrente, avente sede nello stabile condominiale di cui si discute -, dei loro dati e delle loro abitudini; l’installazione della telecamera violerebbe l’art. 615 bis cod. pen.; la decisione di installare la telecamera in questione non sarebbe stata neppure ex post confermata o ratificata dall’assemblea.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume l’A. - Associazione (…) che la sentenza impugnata va cassata perché priva di motivazione in relazione alle ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto il Giudice di pace ad adottare la decisione, essendosi questi limitato ad aderire supinamente alla domanda attorea; in particolare, mancherebbe ogni motivazione in relazione all’illegittima omessa convocazione dell’assemblea, alla congruità e pertinenza logica tra la presunta urgenza e la spesa sostenuta per l’installazione della telecamera nonché alla prospettata violazione della riservatezza e della privacy dell’associazione ricorrente dei suoi dipendenti e associati e comunque delle altre persone ignare della telecamere e non consenzienti alle riprese; neppure vi sarebbe motivazione in relazione alla mancata preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale alla spesa né alla sua convalida o ratifica o conferma ex post da parte della medesima assemblea.

4. Entrambi i motivi vanno disattesi.

4.1. Ed invero, le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i millecento Euro e soggette “ratione temporis” al regime impugnatorio antecedente a quello di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - come quella all’esame - sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contrasto.

4.2. In particolare le predette sentenze sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod. proc. civ. - alla luce della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - soltanto in relazione ai principi informatori della materia, e cioè di principi ai quali si é ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina della materia (v., in motivazione, Cass. 14 luglio 2011, n. 15460; Cass. 18 giugno 2008, n. 16545), restando, invece, preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (v. Cass. sez. un. 14 gennaio 2009, n. 564); ne consegue che costituisce onere del ricorrente (Cass. 22 febbraio 2011, n, 4282; Cass. 23 maggio 2006, n. 12147 e Cass. 10 gennaio 2007, n. 284) indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità del ricorso.

4.3. Nella specie il ricorrente, con il primo motivo, pur facendo genericamente riferimento ad un principio del nostro ordinamento in tema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione della norma di cui all’art. 1134 cod. civ., dolendosi della non ricorrenza, nella specie, dei presupposti per l’anticipazione e la rimborsabilità di spese condominiali, senza peraltro neppure dedurre come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con il predetto principio; né peraltro allega - come era suo onere - che il supposto principio desunto dall’art. 1134 cod. civ. sia anche un principio informatore della materia né tanto é allegato in relazione al pur invocato principio di tutela di riservatezza e della privacy (v. Cass. 29 aprile 2010, n. 10371 Cass. 22 giugno 2005, n. 13377; Cass., ord. 15 aprile 2005, n. 7872).

A quanto precede deve aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (v. Cass., pen., 29 ottobre 2008, n. 44701).

4.4. Il primo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.5. Quanto ai lamentati vizi motivazionali, va anzitutto precisato che, pur avendo indicato nella rubrica del secondo motivo “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il ricorrente nell’illustrazione del motivo all’esame ha censurato la sentenza impugnata solo per omessa motivazione in ordine ai fatti controversi. In realtà, la sentenza di merito risulta motivata e all’evidenza non trattasi di motivazione apparente, in relazione ai profili evidenziati, risultando gli stessi comunque esaminati dal primo giudice, avendo il predetto giudice ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola é stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione di privacy.

4.6. Il secondo motivo va, pertanto, disatteso.

5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

 

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 03.01.2013

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NEWS ITALIA E DAL MONDO Cassazione: attenti a denunciare le "corna" altrui

24 Agosto 2013, 07:22am

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

INSERITO DA www.mikivettica.net Meglio evitare l'invio di un SMS anche se puramente informativo ad un amico se si scopre che quest'ultimo abbia le "corna"... 

La Suprema Corte ha emesso una decisione molto interessante circa una situazione del genere.


 

Cassazione penale sez. I sentenza 17.01.2013 n. 2597
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Sentenza 13 dicembre 2012 – 17 gennaio 2013, n. 2597


Rilevato in fatto


Con sentenza in data 28.6.2011 il Tribunale di Palermo condannava C.R. alla pena di euro 400,00 di ammenda, e a risarcire i danni alla parte civile che liquidava in euro 500,00, in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p. per aver, inviandole SMS dal contenuto offensivo, recato molestia e disturbo a D.F.A., il 30.12.2006 e l’8.1.2007.
La parte lesa aveva ricevuto un SMS il 30.12.2006 dal seguente tenore: “è giusto che tu lo sappia, S. da sempre ti fa le corna, povera cretina, sei l’unica a non saperlo, forse”.
Il successivo 8 gennaio la D.F. aveva ricevuto altro messaggio, “d’altronde una mediocre come te che si aspettava? Tuo marito è un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta”.
Dalle indagini era risultato che i due messaggi erano stati spediti dal cellulare intestato alla cognata C.R. Secondo Il Tribunale il fatto era da attribuire all’imputata, anche perché la stessa, dopo il fatto, non aveva avuto alcun contatto con la denunciante per chiarire la sua posizione.
La reiterata condotta, secondo il giudicante, appariva idonea a recare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di forte disagio ed alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per errata applicazione dell’art. 660 c.p. e dell’art. 191 c.p.p. nonché per difetto di motivazione.
Il fatto contestato non era punibile poiché non era ravvisabile alcuna lesione dell’ordine pubblico, bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art. 660 c.p.
Il fatto, secondo la ricorrente, non integra il reato contestato trattandosi di soli due SMS, inviati in ora diurna da utenza cellulare non celata.
La testimonianza della parte lesa era inutilizzabile poiché non erano stati raccolti elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni né la sentenza aveva adeguatamente motivato sulla intrinseca credibilità della parte offesa.
Ha presentato una memoria il difensore di parte civile con la quale ha contestato le tesi sostenute dalla ricorrente.

 

Considerato in diritto


I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.Il reato contestato punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Non vi è dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dall’imputata alla parte lesa, erano idonei a recare molestia e disturbo per le ragioni indicate nella sentenza impugnata.
Il reato de quo è plurioffensivo, poiché protegge, oltre la tranquillità della persona offesa, anche l’ordine pubblico, che però è sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa.
Non si riscontra alcun vizio logico giuridico nella motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l’imputata responsabile del reato ascrittole, ed è destituita di fondamento l’affermazione del ricorrente che la testimonianza della persona offesa non sarebbe utilizzabile - sebbene ritenuta attendibile dal giudicante - in mancanza di elementi idonei a convalidare le sue dichiarazioni.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte. L’imputata, inoltre, deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che liquida in euro 1.500,00, altre accessori come per legge.

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SEZ. VIDEO E FOTO GALLERY VIDEO - La milizia terroristica dei Fratelli Musulmani. Ecco le immagini delle atrocità commesse

24 Agosto 2013, 07:16am

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

INSERITO DA GIOVANNI DE ROSA UTENTE DEL WEB VIDEO - La milizia terroristica dei Fratelli Musulmani. Ecco le immagini delle atrocità commesse.

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SEZ. POLITICA E INTERVISTE Scandaloso a Cagliari: dopo le ville, 40mila euro in regalo agli zingari

24 Agosto 2013, 07:12am

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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INSERITO DA GIOVANNI DE ROSA UTENTE DEL WEB Impostazione sbagliate, il partito democratico di sinistra va a stanziare 40 mila euro per gli zingari!

Il Comune stanzia 40 mila euro: serviranno agli zingari ex abitanti del campo nomadi e ora residenti nelle villette donate dal comune, per frequentare corsi professionali, in modo da creare “nuove attività imprenditoriali per la salvaguardia dell’ambiente e il riciclaggio”.

Siamo allo sbando più completo. I pazzi hanno preso possesso del manicomio e ora lo dirigono a modo loro, da pazzi.

Per partecipare ai corsi, i “rom adulti” dovranno conseguire la licenza media, per questo il Comune, insieme alla famigerata Caritas e a tre istituti scolastici cagliaritani, ha firmato una convenzione che prevede il conseguimento della licenza. Stanziando 20 mila euro che verranno utilizzati per l’acquisto di libri e lezioni speciali ai rom. Altri diecimila euro verranno girati all’associazione “Co.sa.s”, che metterà a disposizione insegnanti di italiano.

I restanti diecimila verranno divisi tra gli istituti Manno, Cima e Pier Luigi Da Palestrina,

Saranno stanziati anche soldi – non ridete – per un servizio di baby-sitteraggio, che attiverà la famigerata Caritas, per facilitare la frequentazione ai corsi delle mamme zingare.

Come si evince anche da questa notizia, gli zingari sono proprio perseguitati in Italia.

E voi che i libri ai vostri figli li pagate di tasca vostra? E voi, mamme che lavorate, che non sapete a chi lasciare i figli perché gli asili comunali sono ormai “cosa loro”, chi ve la paga la baby-sitter?

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PRIMO PIANO E ANTEPRIMA SI LEVA LA SABBIA DAL COSTUME, ACCUSATO DI ATTI OSCENI: IN CARCERE PER TRE SETTIMANE

23 Agosto 2013, 13:21pm

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

 

http://www.leggo.it/MsgrNews/PANORAMA/20130823_c2_652.jpgINSERITO DA www.mikivettica.net ROMA - Vent'anni e una fedina penale immacolata. E’ stato arrestato per violenza sessuale e dopo tre settimane, tra carcere e domiciliari, assolto con formula piena e tante scuse. Un giudice del tribunale di Roma ha accertato che il presunto maniaco in erba, portato in aula in manette perché si sarebbe masturbato in mezzo alla strada, a un passo da Porta Maggiore, pronto ad assaltare passanti, si stava solo frugando nel costume per liberarsi dalla sabbia. Così, disposta la liberazione dell'imputato, ha chiesto la trasmissione degli atti in procura per i due carabinieri che hanno proceduto all'arresto, presupponendo una dose di inesattezze nel verbale. Tanto che ora i militari rischiano di ritrovarsi indagati per falso. Si è concluso con un colpo di scena giudiziario, ieri, a Piazzale Clodio, il processo a carico di Luca M., un ventunenne di Torre Angela, finito in cella il 4 agosto, in via Statilia, con l'accusa di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori. Sceso dal tram il ragazzo, aveva cominciato a frugare con le mani nei pantaloncini, a suo dire, per liberarsi dalla sabbia dopo una giornata trascorsa a giocare a beach volley a Ostia. Una passante, però, che avrebbe scorto le parti intime sotto il costume, mentre il giovane si avvicinava camminando, preoccupata da eventuali cattive intenzioni, aveva allertato subito i carabinieri.

LA CATTURA
L'arresto è stato immediato. Due militari del nucleo motociclisti di passaggio hanno rintracciato e bloccato subito il ragazzo. Il giovane, è stato scritto sugli atti, aveva mostrato le parti intime e aggredito una passante. Una versione rettificata dalla donna che aveva firmato la denuncia il giorno dopo, ancor prima dell'udienza di convalida dell'arresto. «Ho visto sì che si toccava - ha precisato - ma non ha toccato me".

LA RICOSTRUZIONE
Ieri il pm di aula, Francesco Scavo, durante il processo ha chiesto l'assoluzione con formula piena per l'imputato. «Il tentativo di violenza -ha detto - non è mai avvenuto. E se la denuncia rettificata, girata nei tempi dovuti dai carabinieri a Piazzale Clodio, fosse stata allegata subito agli atti probabilmente l'imputato si sarebbe evitato la convalida dell'arresto e altre due settimane di detenzione». In aula è caduto anche l'altro reato contestato: gli atti osceni in presenza di minori. La denunciante ha specificato: «Minorenni in giro in quel momento non ne ho visti». Così il giudice, per questa aggravante, ha disposto un approfondimento dell'indagine, ma a carico dei carabinieri che hanno redatto il verbale d'arresto. L'imputato, assistito dall'avvocato Vitaliano Buonfiglio, era in lacrime in aula.

Di Adelaide Pierucci LEGGO.IT

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SEZ.VANGELO E METEO METEO DEL 23.08.2013 A CURA DI MICHELE PAPPACODA VIDEO

23 Agosto 2013, 13:17pm

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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APPROFONDIMENTO

 

Venerdì 23:  infiltrazioni di aria umida da Ovest raggiungono il Nord con locali rovesci in mattinata sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sole prevalente altrove salvo un o' di nubi basse su Ovest Piemonte e locali velature tra Toscana e aree centro-orientali del Nord; poi, al pomeriggio, nubi e piogge e  anche  temporali si fanno più intensi e diffusi su tutte le Alpi e Prealpi, anche forti tra Trentino AA e Nord Veneto; piogge raggiungono localmente anche l'alto  Piemonte, la Valle d'Aosta, l'Emilia tempo più stabile e soleggiato sul resto del Nord e al Centrosud, salvo addensamenti e qualche temporale pomeridiano sui rilievi abruzzesi, molisani, isolati sui rilievi Est Campani, lucani, Nord calabresi e su Nordest Sardegna.
Temperature estive, gradevoli con massime tra 27 e 32° in pianura. 

Nord: più nubi e locali rovesci in mattinata sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sole prevalente altrove; poi, al pomeriggio, nubi e piogge e  anche  temporali si fanno più intensi e diffusi su tutte le Alpi e Prealpi, anche forti tra Trentino AA e Nord Veneto; piogge raggiungono localmente anche l'alto  Piemonte, la Valle d'Aosta, l'Emilia tempo più stabile e soleggiato sul resto dei settori.  Temperature stazionarie o in lieve aumento specie al Nordest con massime tra 27 e 31° in pianura.  

Centro:  tempo sempre in prevalenza stabile e soleggiato salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi tra Abruzzo e Molise con locali rovesci o qualche temporale. Temperature in aumento  con massime sui 28/32° in pianura.  Venti moderati da N/NO sull'Adriatico e da O/NO sui bacini della Toscana, alto Tirreno.

Sardegna: sole al mattino ovunque poi, al pomeriggio, qualche addensamento sui rilievi di Nordest con isolati  rovesci o temporali; sempre stabile e soleggiato sul resto della regione. Temperature stazionarie con valori massimi tra 28 e 31° in pianura. Venti deboli o localmente moderati settentrionali sul Mare di Sardegna, da Sud sui bacini tirrenici.

Sud e Sicilia:  bel tempo prevalente ovunque salvo locali addensamenti pomeridiani sui rielivi foggiani della Daunia, Irpinia e su Nord Lucania con qualche occasionale temporale. Temperature stazionarie con massime tra 29 e 32° in pianura. Venti moderati con rinforzi da NO sull'Adriatico, Puglia, sullo Ionio orientale,  da O/SO sulla Campania.


 

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SEZ.VANGELO E METEO VANGELO DEL 23 AGOSTO 2013 A CURA DI MICHELE PAPPACODA

23 Agosto 2013, 13:12pm

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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23 AGOSTO 2013 SANTO DEL GIORNO SANTA ROSA DA LIMA

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». 
Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

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SPORT NEWS E SPORT LOCALE Reina convoca i tifosi al San Paolo «Vogliamo conquistare con voi i primi 3 punti»

23 Agosto 2013, 12:18pm

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Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

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Portiere di grande esperienza, campione del mondo e campione d'Europa come vice di Casillas nella nazionale spagnola, Pepe Reina è stato uno dei colpi del mercato del Napoli. Fedelissimo di Benitez, è stato scelto dal club di De Laurentiis quando è sfumata la possibilità di ingaggiare il brasiliano Julio Cesar. Reina, a poche ore dal debutto in campionato contro il Bologna al San Paolo, ha scritto un tweet dedicandolo ai tifosi del Napoli: «Che voglia di cominciare a giocare... Spero che il San Paolo si riempia per spingerci a vincere e ci aiuti a guadagnare i primi 3 punti!».

IL MATTINO

23.08.2013.

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