SEZ. DISABILITA’ NEWS Accompagnamento: non basta l’invalidità totale

INSERITO DA MORENA MOTTA L’invalidità totale non è il solo requisito per l’indennità di accompagnamento, ci deve essere anche la necessità di assistenza continua. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza.
Il caso sulla quale ha deliberato la Cassazione era la richiesta al giudice del lavoro di Lecce del riconoscimento dell’indennità d’accompagno da parte di una lavoratrice che aveva avuto riconosciuta l’invalidità totale ma senza necessità di assistenza continua.
Gli invalidi civili al 100% con impossibilità a deambulare in maniera autonoma, o che non sono in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana (per esempio vestizione, nutrizione, igiene personale, effettuazione di acquisti e compere, preparazione dei cibi, capacità di attendere alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione della radio e della televisione) e necessitano dell'assistenza continuativa di una persona hanno diritto ad un'indennità di accompagnamento, erogata indipendentemente dal reddito e dall'età.
Con la sentenza n. 19545/2016, la Corta di Cassazione ribadisce che “ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, richiede … la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”.
Inoltre, “la capacità dei malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute dei malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera”.
FONTE di Simon Basten FONDAZIONE SERONO (Ital Uil, West)
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