Overblog Tutti i blog Blog migliori Lifestyle
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog
MENU
Giornale Vettica di Amalfi Online Velasca Vimercate News nel Mondo www.mikivettica.over-blog.it

SEZ GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA Barriere architettoniche: le principali norme nazionali

6 Giugno 2019, 16:03pm

Pubblicato da Giornale Vettica di Amalfi Online www.mikivettica.overblog.it

SEZ GIORNALINO ASSOCIAZIONE DIVERSABILI PENISOLA SORRENTINA Barriere architettoniche: le principali norme nazionali

di Leone Buongiorno 

Breve analisi delle principali normative nazionali sul superamento e abbattimento delle barriere architettoniche.

La Convenzione O.N.U. sui diritti dei disabili, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009, identifica la disabilità come “il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri.”.

In questo senso le barriere architettoniche possono rappresentare una forma più o meno grave di limitazione sia per persone con problematiche fisiche e sensoriali, ma potrebbe riguardare chiunque. Molti, infatti, possono essere i casi in cui muoversi in libertà e in modo indipendente può risultare difficile se non impossibile, come nella terza età, dopo un incidente dalle conseguenze più o meno gravi, nei nove mesi di una gravidanza etc. Un luogo o un servizio accessibile per definizione agevola le persone con limitazioni temporanee o permanenti e consente loro di viverlo e usarlo al meglio.

Affrontare il tema non è soltanto una questione di civiltà, che definisce il progresso di una società, ma un dovere per lo Stato. L’articolo 3 della nostra carta costituzionale, infatti, afferma che: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.".

Nel nostro paese, la legge fondamentale di riferimento è la  13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il D.M. 14 giugno 1989, n.236. Quest’ultimo provvedimento contiene le prescrizioni tecniche da seguire che sono alla base di tutte le altre norme specifiche sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. La 13/89 In particolare riguarda gli edifici privati, di nuova costruzione o da ristrutturare, e gli stabili di edilizia residenziale convenzionata e pubblica.

Gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici sono regolati, invece, dal d.P.R. 503/1996. Tale normativa stabilisce che tutti gli spazi pubblici debbano essere accessibili e fruibili da tutte le persone con disabilità, prevedendo non solo l'eliminazione degli ostacoli fisici, ma anche l'installazione di ogni ausilio necessario a raggiungere tale scopo. Inoltre le amministrazioni pubbliche, come prevede la legge n. 41 del 1986, sono tenute a realizzare i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) per i propri edifici e per gli spazi urbani. Rappresentano uno strumento di monitoraggio e pianificazione degli interventi, funzionali alla realizzazione di azioni concrete volte a migliorare la qualità dei servizi e a rendere le città maggiormente accessibili.

Altra importante normativa è la legge 104/92 sulla disabilità, che tra i vari articoli tratta il tema dell’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche in particolar modo nell’unità immobiliari e nelle sedi di attività aperte al pubblico (quale è il caso, ad esempio, delle attività commerciali).

Dalla lettura dei vari testi di legge fin qui elencati si evince, innanzitutto, la definizione di barriere architettoniche intese come: “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità, che limitano o impediscono utilizzazione di spazi, attrezzature, o componenti; e la mancanza di accorgimenti che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i non udenti. “.

In secondo luogo vengono identificati tre diversi livelli di accessibilità, che esprimono la qualità dello spazio costruito e indicano i principi da seguire per l’adeguamento degli stabili esistenti e per le nuove costruzioni. L’accessibilità indica fruibilità totale di ambienti e attrezzature, la visitabilità un’accessibilità limitata ma comunque garantita per le funzioni fondamentali e l’adattabilità un livello ridotto di accessibilità suscettibile di trasformazione.

Ad esempio i luoghi privati aperti al pubblico, come i ristoranti, devono soddisfare il requisito della visitabilità, che si esplica nel garantire almeno l'accesso alle funzioni principali svolte dall’attività e, per quelle con superficie pari o superiore ai 250 metri quadrati, anche ad un servizio igienico.

Il mancato rispetto delle normative sulle barriere architettoniche può preg5idicare il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità, per tutte le opere realizzate in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, e le autorizzazioni di apertura o trasferimento di sede per i pubblici esercizi. Inoltre I tecnici, coinvolti nelle varie fasi del processo costruttivo dalla progettazione al controllo, sono direttamente responsabili.  e sono passibili di sanzione pecuniaria con sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo che va da uno a sei mesi.

Altro aspetto da menzionare è la possibilità per persone con disabilità di accedere a contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. A tale scopo presso il ministero dei lavori pubblici è istituito un fondo speciale finanziato annualmente e ripartito tra le regioni. La legge 232/2016 e il suo decreto attuativo 21/07/29017 hanno previsto lo stanziamento di 180 mln così ripartiti: 20 mln per il 2017, 60 mln per il 2018, 40 mln per il 2019 e 60 mln per il periodo 2020-2032.

Oltre alle norme fin qui analizzate, esistono altre norme più specifiche che riguardano ad esempio i condomini (legge 220/2012) oppure edifici tutelati dai beni culturali (dlgs 42/2004) e diverse normative regionali.

Nonostante la corposa legislazione c’è molto da fare sia sul piano dell’applicazione delle norme che su quello culturale.

In generale c’è una scarsa conoscenza e, quindi, poca sensibilità sui temi legati alla disabilità, se non molta retorica e confusione. In questo contesto si inseriscono le barriere architettoniche su cui si riscontra poca attenzione da parte di tecnici, proprietari e genitori di locali pubblici, una limitata o totale assenza nel dibattito pubblico e mediatico, scarsa considerazione dei comuni cittadini. Sulla disabilità, pertanto, è necessaria un’azione di sensibilizzazione che parta dal sistema dell’educazione e formazione e coinvolga tutti gli attori sociali, politico istituzionali e il sistema dei media.  

Sul versante normativo, le pubbliche amministrazioni, che dovrebbero essere in prima fila, sono spesso carenti sul piano decisionale, sulla progettazione e gestione degli spazi urbani, dei propri edifici e dei servizi al cittadino, sulle attività di controllo verso le strutture private aperte al pubblico come gli esercizi commerciali, gli studi professionisti e i luoghi di culto.

Sono necessarie, quindi, scelta politiche coraggiose che vedsano il coinvolgimento delle associazioni dei disabili, dei rappresentanti degli esercenti e di tecnici e costruttori allo scopo di rendere le città più fruibili e vivibili.   

Commenta il post