SEZIONE VARIE NEWS Scherzi, offese e minacce al telefono: ecco come scoprire le telefonate anonime
PROPOSTO DA GIUSEPPE D'ALESSANDRO Quello che può apparire un banale scherzo telefonico o una vendetta privata può diventare, in determinati casi, una molestia e, quindi, un reato punito dal nostro codice penale. Ma la giustizia ha i suoi tempi che spesso pregiudicano l’esigenza di una tutela immediata ed effettiva per il cittadino.
Del resto, tutti sanno come oscurare il proprio numero di telefono cellulare: è sufficiente anteporre #31# al numero da chiamare. Sotto questo apparente schermo, si commettono spesso illeciti gravi.
Così le compagnie telefoniche per cellulari hanno messo a disposizione di tutti un servizio, chiamato “Override”, che consente di scoprire chi si nasconde dietro un numero “privato”.
Il servizio, volto a smascherare le chiamate “moleste” con ID nascosto (ma non gli sms), è disponibile per clienti in abbonamento e ricaricabili. Costa circa 30 euro (il prezzo varia a seconda dell’operatore) e ha validità per quindici giorni dall’attivazione.
In pratica, se colui che effettua la chiamata “nasconde” il proprio numero o semplicemente si limita a fare “squilli” anonimi, si può ottenere, dalla Compagnia telefonica, il numero in chiaro.
Override è un servizio offerto da Vodafone, Tim, Wind, 3Italia.
Per l’attivazione del servizio si deve compilare un modulo (allegando una fotocopia della carta di identità) che può anche essere richiesto online, per email o scaricabile dal sito del gestore telefonico.
In ogni caso, Override consente sì di smascherare il numero molestatore, ma non è possibile ottenere, direttamente dal Servizio Clienti, il nome del titolare dell’utenza anonima. Per avere tale informazione è comunque necessaria un’apposita denunciadepositata alle autorità competenti (anche con dichiarazione orale), le uniche autorizzate ad accedere ai tabulati in chiaro.
Prima di effettuare la denuncia bisogna assicurarsi che la condotta posta in essere dal presunto molestatore integri un reato. Infatti, accusare un soggetto di un reato che in realtà non ha commesso comporta il rischio di esporsi a una controdenuncia percalunnia.
Fuori dalle ipotesi di stalking, il reato che si configura più spesso in questi casi, da parte dell’importuno telefonista, è quello della molestia.
Lo schema tipico della molestia è caratterizzato dalla ripetizione di telefonate in orari diurni e notturni, spesso mute e talvolta con l’unica finalità di intaccare la tranquillità e il riposo della persona presa di mira.
È necessario, inoltre, che vi sia stata una pluralità di comportamenti di disturbo telefonico. Pertanto, non sono punibili le telefonate effettuate per errore, gli scherzi telefonici e le telefonate di propaganda commerciale nei limiti della normale tollerabilità.
Secondo la Cassazione non sono sufficienti a configurare la molestia due sole telefonate, per di più mute.
Oltre alla molestia, si può essere vittime di una minaccia. Per commettere tale reato è sufficiente prospettare a un soggetto un ingiusto danno.
Infine, è possibile essere vittime, attraverso il telefono, del reato di ingiuria, che ricorre quando qualcuno offenda l’onore o decorso di colui che riceve la chiamata.
Ricordiamo che l’ingiuria si differenzia dalla diffamazione per il fatto che quest’ultimo reato consiste nell’offesa della reputazione di una persona non presente con una comunicazione rivolta a più persone.
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