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SEZIONE VARIE NEWS Frode in commercio se l’etichetta inganna sulla provenienza del prodotto

6 Maggio 2013, 09:04am

Pubblicato da Michele Pappacoda mjcheva@live.it

228083 1047752848357 3575 n-copia-1PROPOSTO DA GIUSEPPE D'ALESSANDRO Frode in commercio per l’etichetta sulla quale è scritto in caratteri ben visibili “specialità siciliane” mentre in una diversa scritta in piccolo si fa un generico riferimento al Mediterraneo come luogo di provenienza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19093/2013, respingendo il ricorso contro l’ordinanza di sequestro nel reparto ortofrutta di un supermercato di 65 confezioni sotto vuoto di pistacchi sgusciati sulla cui etichetta campeggiava la dicitura “Dry Fruit sfiziosità siciliane - Pistacchi sgusciati” e in basso, in caratteri assai più minuti, “scarsamente leggibili a occhio nudo”, la indicazione “ingredienti: pistacchi sgusc. Medit”.

 

Il ricorrente aveva sostenuto che per i pistacchi prodotti in Sicilia, solo quelli di Bronte hanno origine protetta e, pertanto, richiedono l’indicazione obbligatoria per la loro commercializzazione di indicazioni specifiche al riguardo. 

Secondo la Cassazione però “nel valutare l’idoneità della condotta a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto […] occorre tenere conto delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche”.


Non solo, “l’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto prescinde dalla concomitante presenza nella medesima area geografica di prodotti specificamente protetti assolvendo all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore”.


E il Dlgs 109/92, con cui è stata data attuazione alle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti I’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all’art. art, 2 co. 1 stabiliva in via generale che: “L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso”.

 

“Si deve dunque ritenere - conclude la sentenza - che l’obbligo di indicazione del luogo di origine sorga ogniqualvolta sia possibile una confusione sul punto”.

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